Art. 2.
           Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
  1. Il  comma 1 dell'articolo  7 del  testo unico e'  sostituito dal
seguente:
  " 1. Tutte  le notizie, le informazioni e i  dati in possesso della
Banca  d'Italia in  ragione  della sua  attivita'  di vigilanza  sono
coperti  da segreto  d'ufficio  anche nei  confronti delle  pubbliche
amministrazioni, a eccezione del  Ministro del tesoro, Presidente del
CICR. Il  segreto non  puo' essere opposto  all'autorita' giudiziaria
quando le informazioni richieste siano  necessarie per le indagini, o
i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".
  2. I  commi 5, 6,  7, 8,  9, 9-bis e  10 dell'articolo 7  del testo
unico sono sostituiti dai seguenti:
  "  5. La  Banca  d'Italia, la  CONSOB, la  COVIP,  l'ISVAP e  l'UIC
collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine
di  agevolare le  rispettive  funzioni. Detti  organismi non  possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
  6.  La   Banca  d'Italia  collabora,  anche   mediante  scambio  di
informazioni, con le autorita'  competenti degli Stati comunitari, al
fine di  agevolare le  rispettive funzioni. Le  informazioni ricevute
dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita'  dello Stato comunitario che
ha fornito le informazioni.
  7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia  puo'  scambiare  informazioni
preordinate  all'esercizio   delle  funzioni  di  vigilanza   con  le
autorita' competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che
la Banca d'Italia  ha ricevuto da un altro  Stato comunitario possono
essere comunicate  soltanto con  l'assenso esplicito  delle autorita'
che le hanno fornite.
  8.  La Banca  d'Italia  puo' scambiare  informazioni con  autorita'
amministrative   o  giudiziarie   nell'ambito   di  procedimenti   di
liquidazione  o di  fallimento, in  Italia o  all'estero, relativi  a
banche,  succursali  di  banche   italiane  all'estero  o  di  banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza  consolidata. Nei rapporti con le
autorita' extracomunitarie lo scambio  di informazioni avviene con le
modalita' di cui al comma 7.
  9.  La  Banca  d'Italia  puo' comunicare  ai  sistemi  di  garanzia
italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli
esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento
dei sistemi stessi.
  10.  Nel   rispetto  delle  condizioni  previste   dalle  direttive
comunitarie applicabili alle banche, la Banca d'Italia puo' scambiare
informazioni  con altre  autorita' e  soggetti esteri  indicati dalle
direttive medesime".
 
           Nota all'art. 2:
            -  Si  riporta    il  testo vigente dell'art. 7 del  gia'
          citato  decreto  legislativo     n.     385/1993,      come
          modificato  dal  presente  decreto legislativo:
            "Art.  7    (Segreto  d'ufficio  e    collaborazione  tra
          autorita').  - 1.  Tutte le  notizie, le informazioni e   i
          dati in possesso  della Banca d'Italia in ragione della sua
          attivita' di vigilanza sono coperti da segreto    d'ufficio
          anche        nei        confronti     delle       pubbliche
          amministrazioni, a eccezione  del    Ministro  del  tesoro,
          presidente  del  CICR. Il  segreto non  puo' essere opposto
          all'autorita' giudiziaria quando le informazioni  richieste
          siano  necessarie per le indagini o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente.
            2. I  dipendenti  della  Banca  d'Italia,  nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza, sono   pubblici ufficiali e
          hanno     l'obbligo  di   riferire   esclusivamente      al
          Governatore    tutte le   irregolarita'   constatate, anche
          quando assumano la veste di reati.
            3. I  dipendenti della   Banca d'Italia   sono  vincolati
          dal segreto d'ufficio.
            4.  Le  pubbliche    amministrazioni e gli enti  pubblici
          forniscono  le   informazioni   e   le   altre   forme   di
          collaborazione   richieste   dalla  Banca  d'Italia,     in
          conformita'   delle leggi   disciplinanti   i    rispettivi
          ordinamenti.
            5.  La  Banca  d'Italia,  la  CONSOB, la  COVIP,  l'ISVAP
          e    l'UIC  collaborano tra loro anche mediante  scambio di
          informazioni,  al  fine  di    agevolare  le     rispettive
          funzioni.  Detti    organismi  non   possono reciprocamente
          opporsi al segreto d'ufficio.
            6.  La    Banca  d'Italia    collabora   anche   mediante
          scambio    di  informazioni,  con le autorita'   competenti
          degli  Stati  comunitari,  al  fine  di      agevolare   le
          rispettive  funzioni. Le  informazioni ricevute dalla Banca
          d'Italia possono  essere trasmesse alle  autorita  italiane
          competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'    dello  Stato
          comunitario che ha fornito le informazioni.
            7.  Nell'ambito  di  accordi   di   cooperazione   e   di
          equivalenti obblighi di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia
          puo'    scambiare   informazioni preordinate  all'esercizio
          delle   funzioni   di   vigilanza      con    le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari; le informazioni che
          la  Banca  d'Italia    ha  ricevuto  da  un  altro    Stato
          comunitario  possono  essere  comunicate     soltanto   con
          l'assenso esplicito  delle autorita' che le hanno fornite.
            8.   La Banca  d'Italia  puo' scambiare  informazioni con
          autorita' amministrative    o   giudiziarie     nell'ambito
          di    procedimenti    di liquidazione  o di  fallimento, in
          Italia o  all'estero, relativi  a banche,   succursali   di
          banche    italiane  all'estero  o  di  banche comunitarie o
          extracomunitarie in Italia,  nonche'  relativi  a  soggetti
          inclusi  nell'ambito  della  vigilanza    consolidata.  Nei
          rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio    di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
            9.  La  Banca  d'Italia  puo' comunicare  ai  sistemi  di
          garanzia  italiani  e,  a  condizione che sia assicurata la
          riservatezza, a quelli esteri informazioni e  dati  in  suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
            10.   Nel   rispetto  delle  condizioni  previste   dalle
          direttive comunitarie applicabili  alle  banche,  la  Banca
          d'Italia  puo' scambiare informazioni  con altre  autorita'
          e  soggetti esteri  indicati dalle direttive medesime".