Art. 3.
                Autorizzazione all'attivita' bancaria
  1. Dopo la lettera a) del  comma 1 dell'articolo 14 del testo unico
e' inserita la seguente:
  "abis) la  sede legale  e la direzione  generale siano  situate nel
territorio della Repubblica;".
  2. Dopo la lettera e) del  comma 1 dell'articolo 14 del testo unico
e' aggiunta la seguente:
  "  f) non  sussistano, tra  la  banca o  i soggetti  del gruppo  di
appartenenza  e   altri  soggetti,  stretti  legami   che  ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza".
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si    riporta il testo vigente   dell'art. 14 del piu'
          volte  citato  decreto  legislativo   n.   385/1993,   come
          modificato dal presente decreto legislativo:
            "Art.  14 (Autorizzazione  all'attivita' bancaria).  - 1.
          La  Banca  d'Italia  autorizza l'attivita' bancaria  quando
          ricorrano le seguenti condizioni:
            a)  sia adottata  la forma  di societa'  per azioni  o di
          societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
            abis)  la sede  legale e   la direzione   generale  siano
          situate nel territorio della Repubblica;
            b)  il capitale  versato sia  di ammontare  non inferiore
          a quello determinato dalla Banca d'Italia;
            c) venga presentato un  programma concernente l'attivita'
          iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
            d)  i  partecipanti   al capitale abbiano i  requisiti di
          onorabilita' stabiliti  dall'art.    25  e    sussistano  i
          presupposti  per   il rilascio dell'autorizzazione prevista
          dall'art. 19;
            e) i soggetti che svolgono funzioni  di  amministrazione,
          direzione   e   controllo   abbiano      i   requisiti   di
          professionalita'  e di onorabilita' indicati nell'art. 26;
            f)  non  sussistano, tra  la  Banca  o  i   soggetti  del
          gruppo    di appartenenza   e    altri   soggetti,  stretti
          legami     che    ostacolino  l'effettivo  esercizio  delle
          funzioni di vigilanza.
            2.  La    Banca  d'Italia    nega l'autorizzazione quando
          dalla verifica delle condizioni indicate nel  comma  1  non
          risulti garantita la sana e prudente gestione.
            3.    Non  si    puo'  dare   corso al   procedimento per
          l'iscrizione nel  registro  delle  imprese  se  non  consti
          l'autorizzazione del comma 1.
            4.  Lo  stabilimento in Italia  della prima succursale di
          una banca extracomunitaria e' autorizzato con  decreto  del
          Ministro  del  tesoro, d'intesa   con   il Ministro   degli
          affari     esteri,   sentita      la      Banca   d'Italia.
          L'autorizzazione  e'  comunque subordinata  al rispetto  di
          condizioni corrispodenti a quelle del comma 1, lettere b) ,
          c) ed e).  L'autorizzazione e'   rilasciata  tenendo  anche
          conto  della condizione di reciprocita'".