Art. 4.
                 Norme finali in materia di soggetti
                  operanti nel settore finanziario
  1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Letta, Ministro per  le  politiche
                                  comunitarie
                                   Amato,   Ministro del  tesoro, del
                                  bilancio e    della  programmazione
                                  economica
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
                                   Diliberto,  Ministro  di  grazia e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
Nota all'art. 4:
            - Si   riporta  il  testo    vigente  dell'art.  114  del
          ripetuto   decreto  legislativo     n.    385/1993,    come
          modificato  dal  presente  decreto legislativo:
            "Art. 114 (Norme finali). -   1.  Fermo  quanto  disposto
          dall'art.   18,   il  Ministro    del  tesoro    disciplina
          l'esercizio nel  territorio della Repubblica, da  parte  di
          soggetti  aventi  sede  legale  all'estero, delle attivita'
          indicate nell'art. 106, comma 1.
            2. Le disposizioni del presente titolo non  si  applicano
          ai  soggetti gia'  sottoposti,   in  base  alla   legge,  a
          forme      di    vigilanza  sostanzialmente     equivalenti
          sull'attivita'  finanziaria    svolta.    Il  Ministro  del
          tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e   l'UIC,  verifica  se
          sussistono le condizioni per l'esenzione".