Art. 4. Norme finali in materia di soggetti operanti nel settore finanziario 1. Il comma 3 dell'articolo 114 del testo unico e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo vigente dell'art. 114 del ripetuto decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 114 (Norme finali). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 18, il Ministro del tesoro disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai soggetti gia' sottoposti, in base alla legge, a forme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sull'attivita' finanziaria svolta. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, verifica se sussistono le condizioni per l'esenzione".