Art. 10. 1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno, salvo quanto disposto dall'articolo 17. 2. Con il termine ''notte'' si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.".
Nota all'art. 10: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.