Art. 10.
  1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 15.  - 1.  E' vietato  adibire i  minori al  lavoro notturno,
salvo quanto disposto dall'articolo 17.
  2. Con il termine ''notte'' si  intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra
le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi
di  attivita' caratterizzate  da periodi  di lavoro  frazionati o  di
breve durata nella giornata.".
 
          Nota all'art. 10:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.