Art. 11.
  1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 17  - 1. In  deroga a  quanto stabilito dall'articolo  15, la
prestazione lavorativa  del minore  impiegato nelle attivita'  di cui
all'articolo 4, comma 2, puo' protrarsi  non oltre le ore 24. In tale
caso il minore deve godere, a  prestazione compiuta, di un periodo di
riposo di almeno 14 ore consecutive.
  2.  Gli adolescenti  che  hanno compiuto  16  anni possono  essere,
eccezionalmente e  per il  tempo strettamente necessario,  adibiti al
lavoro  notturno quando  si verifica  un caso  di forza  maggiore che
ostacola  il  funzionamento  dell'azienda, purche'  tale  lavoro  sia
temporaneo e  non ammetta  ritardi, non siano  disponibili lavoratori
adulti e  siano concessi  periodi equivalenti di  riposo compensativo
entro  tre  settimane.  Il  datore  di  lavoro  deve  dare  immediata
comunicazione  alla  direzione  provinciale del  lavoro  indicando  i
nominativi  dei  lavoratori,  le   condizioni  costituenti  la  forza
maggiore, le ore di lavoro.".
 
          Nota all'art. 11:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.