Art. 12.
  1. All'articolo 19,  primo e secondo comma, della  legge 17 ottobre
1967, n. 977, le parole "I fanciulli e" sono soppresse.
 
          Nota all'art. 12:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda  nelle  note  alle  premesse.  L'art. 19 commi primo e
          secondo,  come  modificato  dal  presente  decreto,   cosi'
          dispone:
           "Art.  19. - Gli adolescenti non possono essere adibiti al
          trasporto di pesi per piu' di 4 ore  durante  la  giornata,
          compresi i ritorni a vuoto.
           Gli  adolescenti  non possono essere adibiti a lavorazioni
          effettuate con il sistema dei turni a scacchi;  ove  questo
          sistema   di   lavorazione  sia  consentito  dai  contratti
          collettivi di lavoro, la  partecipazione  dei  fanciulli  e
          degli  adolescenti puo' essere autorizzata dall'ispettorato
          provinciale del lavoro".