Art. 12. 1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, le parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Nota all'art. 12: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 19 commi primo e secondo, come modificato dal presente decreto, cosi' dispone: "Art. 19. - Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per piu' di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei fanciulli e degli adolescenti puo' essere autorizzata dall'ispettorato provinciale del lavoro".