Art. 13.
  1. All'articolo 22 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, il secondo
e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
  "Ai minori deve essere assicurato  un periodo di riposo settimanale
di almeno  due giorni,  se possibile  consecutivi, e  comprendente la
domenica. Per  comprovate ragioni di ordine  tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque
essere inferiore  a 36 ore  consecutive. Tali periodi  possono essere
interrotti nei casi di attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
  Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo  o pubblicitario o nel  settore dello spettacolo,
nonche',  con esclusivo  riferimento  agli  adolescenti, nei  settori
turistico, alberghiero  o della  ristorazione, il  riposo settimanale
puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
 
          Note all'art. 13:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda  nelle  note alle premesse. L'art. 22, come modificato
          dal presente decreto, cosi' dispone:
           "Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei  minori
          e' disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
           Ai  minori  deve  essere  assicurato  un periodo di riposo
          settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi,
          e comprendente  la  domenica.  Per  comprovate  ragioni  di
          ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo
          puo'  essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore
          a  36  ore  consecutive.  Tali   periodi   possono   essere
          interrotti  nei casi di attivita' caratterizzate da periodi
          di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
           Ai minori impiegati in attivita' lavorative  di  carattere
          culturale,   artistico,  sportivo  o  pubblicitario  o  nel
          settore   dello   spettacolo,   nonche',   con    esclusivo
          riferimento   agli   adolescenti,  nei  settori  turistico,
          alberghiero o della  ristorazione,  il  riposo  settimanale
          puo'  essere  concesso  anche  in  un  giorno diverso dalla
          domenica.
           - Il decreto legislativo n.  758  del  19  dicembre  1994,
          reca:    "Modificazioni  alla  disciplina  sanzionatoria in
          materia di lavoro".   Il  capo  II  del  decreto  (articoli
          19-25)   concerne:  "Estinzione  delle  contravvenzioni  in
          materia di lavoro".