Art. 13. 1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
Note all'art. 13: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. L'art. 22, come modificato dal presente decreto, cosi' dispone: "Art. 22. - Il riposo domenicale e settimanale dei minori e' disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia. Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico o organizzativo, il periodo minimo di riposo puo' essere ridotto, ma non puo' comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attivita' caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonche', con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale puo' essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica. - Il decreto legislativo n. 758 del 19 dicembre 1994, reca: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro". Il capo II del decreto (articoli 19-25) concerne: "Estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro".