Art. 14.
  1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 26.  - 1.  L'inosservanza delle disposizioni  contenute negli
articoli 4, comma 1; 6, comma 1;  8, comma 7, e' punita con l'arresto
fino a sei mesi.
  2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma  2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15,  comma 1; 17, comma 1;
18; 21;  22 e' punita  con l'arresto non superiore  a sei mesi  o con
l'ammenda fino a lire dieci milioni.
  3. L'inosservanza  delle disposizioni  contenute negli  articoli 8,
comma 6; 17, comma 2; 19; 20,  primo e secondo comma e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria  da lire un milione  a lire cinque
milioni.
  4.  Chiunque  adibisce  al  lavoro   i  minori  nei  casi  previsti
dall'articolo  4, comma  2,  senza  l'autorizzazione della  direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
  5. Chiunque  adibisce al lavoro  gli adolescenti nei  casi previsti
dall'articolo  6, comma  3,  senza  l'autorizzazione della  direzione
provinciale del lavoro, e' punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
  6. Le  sanzioni previste  per l'inosservanza delle  disposizioni di
cui agli articoli 3;  4, comma 1; 6, comma 1,  si applicano in misura
non inferiore alla meta' del massimo  a chi, rivestito di autorita' o
incaricato della  vigilanza sopra un  minore, ne consente  l'avvio al
lavoro  in  violazione  delle  disposizioni  contenute  nei  medesimi
articoli.
  7. L'autorita' competente a ricevere  il rapporto con le violazioni
amministrative  previste   dal  presente   articolo  e   ad  emettere
l'ordinanzaingiunzione e' la direzione provinciale del lavoro.
  8.  Alle  contravvenzioni  di  cui  al  comma  2  si  applicano  le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.".