Art. 16.
  1. Sono abrogati:
  a)  gli  articoli  5,  9,  10,  11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17
ottobre 1967, n. 977;
  b)  il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n.
36;
  c)  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.
432.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999
                               CIAMPI
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Letta,  Ministro  per  le politiche
                                  comunitarie
                                  Salvi,  Ministro del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                  istruzione
                                  Melandri,  Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
                                  Diliberto,  Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
                                  Amato,  Ministro  del  tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Turco, Ministro per la solidarieta'
                                  sociale
                                  Piazza,  Ministro  per  la funzione
                                  pubblica
                                  Balbo,   Ministro   per   le   pari
                                  opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
          Note all'art. 16:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 4 gennaio
          1971, n. 36, concerneva: "Determinazione dei lavori leggeri
          nei quali possono essere occupati  fanciulli  di  eta'  non
          inferiore  ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art.
          4 della legge 17 ottobre 1967, n.  977,  sulla  tutela  del
          lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".
           -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 gennaio
          1976, n.    432,  riguardava:  "Determinazione  dei  lavori
          pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della
          legge  17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei
          fanciulli e degli adolescenti".