Art. 16. 1. Sono abrogati: a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17 ottobre 1967, n. 977; b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36; c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bindi, Ministro della sanita' Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Piazza, Ministro per la funzione pubblica Balbo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 16: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n. 36, concerneva: "Determinazione dei lavori leggeri nei quali possono essere occupati fanciulli di eta' non inferiore ai quattordici anni compiuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, riguardava: "Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti".