Art. 2. 1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, la parola "fanciullo" e' sostituita dalla seguente: "bambino". 2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole "Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione provinciale del lavoro.".
Nota all'art. 2: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.