Art. 2.
  1. Nel  titolo e nelle  disposizioni recate dalla legge  17 ottobre
1967, n.  977, la  parola "fanciullo"  e' sostituita  dalla seguente:
"bambino".
  2.  In  tutto il  testo  della  legge n.  977  del  1967 le  parole
"Ispettorato provinciale del lavoro"  sono sostituite dalle seguenti:
"Direzione provinciale del lavoro.".
 
          Nota all'art. 2:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.