Art. 3. 1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati ''minori'', che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di eta' o che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico; b) adolescente: il minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni di eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico; c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore e' al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni; d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro.".
Nota all'art. 3: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.