Art. 3.
  1. L'articolo 1 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 1. -  1. La presente legge si applica  ai minori dei diciotto
anni, di  seguito indicati  ''minori'', che hanno  un contratto  o un
rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
   2. Ai fini della presente legge si intende per:
  a) bambino: il minore che non ha  ancora compiuto 15 anni di eta' o
che e' ancora soggetto all'obbligo scolastico;
  b) adolescente: il minore di eta' compresa  tra i 15 e i 18 anni di
eta' e che non e' piu' soggetto all'obbligo scolastico;
  c)  orario di  lavoro: qualsiasi  periodo in  cui il  minore e'  al
lavoro, a  disposizione del datore  di lavoro e  nell'esercizio della
sua attivita' o delle sue funzioni;
  d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro.".
 
          Nota all'art. 3:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.