Art. 4. 1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: a) servizi domestici prestati in ambito familiare; b) prestazioni di lavoro non nocivo, ne' pregiudizievole, ne' pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare; 2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, ove assicurino un trattamento piu' favorevole di quello previsto dalla presente legge. 3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".
Note all'art. 4: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, reca: "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento".