Art. 4.
  1. L'articolo 2 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 2. -  1. Le norme della presente legge  non si applicano agli
adolescenti  addetti   a  lavori   occasionali  o  di   breve  durata
concernenti:
  a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
  b)  prestazioni  di lavoro  non  nocivo,  ne' pregiudizievole,  ne'
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
  2. Alle lavoratrici minori gestanti,  puerpere o in allattamento si
applicano le  disposizioni del decreto legislativo  25 novembre 1996,
n.  645, ove  assicurino  un trattamento  piu'  favorevole di  quello
previsto dalla presente legge.
  3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le specifiche disposizioni legislative  o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".
 
          Note all'art. 4:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, reca:
          "Recepimento  della  direttiva  92/85/CEE  concernente   il
          miglioramento  della  sicurezza  e  della salute sul lavoro
          delle  lavoratrici  gestanti,  puerpere  e  in  periodo  di
          allattamento".