Art. 5.
  1. L'articolo 3 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 3. -  1. L'eta' minima per l'ammissione al  lavoro e' fissata
al momento  in cui  il minore  ha concluso  il periodo  di istruzione
obbligatoria  e  comunque  non  puo'  essere  inferiore  ai  15  anni
compiuti.".
 
          Nota all'art. 5:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.