Art. 5. 1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. L'eta' minima per l'ammissione al lavoro e' fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non puo' essere inferiore ai 15 anni compiuti.".
Nota all'art. 5: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse.