Art. 6.
  1. L'articolo 4 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 4. - 1. E' vietato  adibire al lavoro i bambini, salvo quanto
disposto dal comma 2.
  2.  La direzione  provinciale del  lavoro puo'  autorizzare, previo
assenso scritto  dei titolari  della potesta'  genitoriale, l'impiego
dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario  e nel settore dello  spettacolo, purche' si
tratti di  attivita' che non pregiudicano  la sicurezza, l'integrita'
psicofisica e  lo sviluppo del  minore, la frequenza scolastica  o la
partecipazione   a  programmi   di  orientamento   o  di   formazione
professionale.
  3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
 
          Note all'art. 6:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994,   n.      365,   concerne:    "Regolamento    recante
          semplificazione    dei   procedimenti   amministrativi   di
          autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel  settore
          dello spettacolo".