Art. 6. 1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto disposto dal comma 2. 2. La direzione provinciale del lavoro puo' autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potesta' genitoriale, l'impiego dei minori in attivita' lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purche' si tratti di attivita' che non pregiudicano la sicurezza, l'integrita' psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. 3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
Note all'art. 6: - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, concerne: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione all'impiego di minori in lavori nel settore dello spettacolo".