Art. 7.
  1.  L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni,
ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
  2.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al comma 1, le lavorazioni, i
processi  e  i  lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti
dagli  adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale
e  per  il  tempo  necessario  alla  formazione stessa, purche' siano
svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia
di  prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni
di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
  3.  Fatta  eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale,  l'attivita'  di  formazione  di  cui  al comma 2 deve
essere  preventivamente  autorizzata  dalla direzione provinciale del
lavoro.
  4.  Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
  5.  L'allegato  I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della  normativa  comunitaria  con  decreto del Ministro del lavoro e
della   previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita'.".
 
          Note all'art. 7:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Il  decreto  legislativo  17  marzo 1995, n. 230, reca:
          "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466,
          89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".