Art. 8.
  1. L'articolo 7 della legge 17  ottobre 1967, n. 977, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 7.  - 1. Il  datore di lavoro, prima  di adibire i  minori al
lavoro  e  a ogni  modifica  rilevante  delle condizioni  di  lavoro,
effettua  la  valutazione dei  rischi  prevista  dall'articolo 4  del
decreto  legislativo  19  settembre  1994, n.  626,  con  particolare
riguardo a:
  a)  sviluppo  non ancora  completo,  mancanza  di esperienza  e  di
consapevolezza  nei  riguardi  dei  rischi  lavorativi,  esistenti  o
possibili, in relazione all'eta';
  b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
  c)  natura, grado  e  durata di  esposizione  agli agenti  chimici,
biologici e fisici;
  d) movimentazione manuale dei carichi;
  e)  sistemazione,  scelta,   utilizzazione  e  manipolazione  delle
attrezzature  di   lavoro,  specificatamente  di   agenti,  macchine,
apparecchi e strumenti;
  f) pianificazione  dei processi di  lavoro e dello  svolgimento del
lavoro  e della  loro  interazione  sull'organizzazione generale  del
lavoro;
  g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
  2. Nei riguardi dei minori,  le informazioni di cui all'articolo 21
del  decreto  legislativo n.  626  del  1994  sono fornite  anche  ai
titolari della potesta' genitoriale.".
 
          Note all'art. 8:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre
          1994, n.   626, si  veda  nelle  note  alle  premesse.  Gli
          articoli 4 e 21 cosi' stabiliscono:
           "Art.  4  (Obblighi  del datore di lavoro, del dirigente e
          del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione  alla
          natura   dell'attivita'   dell'azienda  ovvero  dell'unita'
          produttiva, valuta,  nella  scelta  delle  attrezzature  di
          lavoro  e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
          nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro,  i  rischi
          per  la  sicurezza  e  per  la  salute  dei lavoratori, ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari.
           2.  All'esito  della  valutazione  di  cui  al comma 1, il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
           a) una relazione  sulla  valutazione  dei  rischi  per  la
          sicurezza  e  la salute durante il lavoro, nella quale sono
          specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
           b) l'individuazione  delle  misure  di  prevenzione  e  di
          protezione  e  dei  dispositivi  di protezione individuale,
          conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
           c)  il  programma  delle  misure  ritenute  opportune  per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza.
           3. Il  documento  e'  custodito  presso  l'azienda  ovvero
          l'unita' produttiva.
           4. Il datore di lavoro:
           a)  designa  il responsabile del servizio di prevenzione e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8;
           b)  designa  gli  addetti  al  servizio  di  prevenzione e
          protezione interno o esterno all'azienda secondo le  regole
          di cui all'art. 8;
           c)  nomina,  nei  casi  previsti  dall'art.  16, il medico
          competente.
           5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per  la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
           a)   designa   preventivamente   i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di  evacuazione  dei  lavoratori  in  caso  di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di pronto
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
           b) aggiorna le  misure  di  prevenzione  in  relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini  della  salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
          relazione  al  grado  di  evoluzione  della  tecnica  della
          prevenzione e della protezione;
           c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle
          capacita'  e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
          loro salute e alla sicurezza;
           d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi
          di protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del
          servizio di prevenzione e protezione;
           e)  prende  le  misure  appropriate  affinche'  soltanto i
          lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni  accedano
          alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
           f)  richiede  l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
          delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni  aziendali
          in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
          mezzi   di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi  di
          protezione individuali messi a loro disposizione;
           g) richiede l'osservanza da parte  del  medico  competente
          degli  obblighi previsti dal presente decreto, informandolo
          sui  processi   e   sui   rischi   connessi   all'attivita'
          produttiva;
           h)  adotta  le misure per il controllo delle situazioni di
          rischio in caso di emergenza e da' istruzioni  affinche'  i
          lavoratori,   in  caso  di  pericolo  grave,  immediato  ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa;
           i)  informa  il piu' presto possibile i lavoratori esposti
          al rischio di  un  pericolo  grave  e  immediato  circa  il
          rischio  stesso  e  le  disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
           l) si astiene, salvo eccezioni debitamente  motivate,  dal
          richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in
          una  situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
          e immediato;
           m) permette  ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il
          rappresentante   per  la  sicurezza,  l'applicazione  delle
          misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
          al  rappresentante  per  la  sicurezza  di  accedere   alle
          informazioni   ed  alla  documentazione  aziendale  di  cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e);
           n) prende appropriati provvedimenti  per  evitare  che  le
          misure  tecniche  adottate  possano  causare  rischi per la
          salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
           o)   tiene   un   registro   nel   quale   sono   annotati
          cronologicamente  gli  infortuni  sul lavoro che comportano
          un'assenza dal lavoro di almeno  un  giorno.  Nel  registro
          sono   annotati   il   nome,   il   cognome,  la  qualifica
          professionale dell'infortunato, le cause e  le  circostanze
          dell'infortunio,  nonche' la data di abbandono e di ripresa
          del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
          approvato con decreto del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,  sentita  la  commissione  consultiva
          permanente, di cui all'art. 393 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  27  aprile  1955,  n.  547, e successive
          modifiche,  ed  e'  conservato  sul  luogo  di  lavoro,   a
          disposizione  dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
          di tale decreto il registro e' redatto  in  conformita'  ai
          modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
           p)  consulta  il  rappresentante per la sicurezza nei casi
          previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b) , c) e d);
           q) adotta le misure necessarie ai fini  della  prevenzione
          incendi  e  dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il
          caso di pericolo grave  e  immediato.  Tali  misure  devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda,  ovvero  dell'unita'  produttiva, e al numero
          delle persone presenti.
           6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di  cui  al
          comma  1  ed  elabora  il  documento  di  cui al comma 2 in
          collaborazione  con  il  responsabile   del   servizio   di
          prevenzione  e  protezione  e  con il medico competente nei
          casi in cui sia  obbligatoria  la  sorveglianza  sanitaria,
          previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
           7.  La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui
          al comma 2 sono rielaborati in occasione di  modifiche  del
          processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
          della salute dei lavoratori.
           8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del
          lavoratore   sottoposto   a   sorveglianza  sanitaria,  con
          salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia
          al lavoratore  stesso  al  momento  della  risoluzione  del
          rapporto   di   lavoro,  ovvero  quando  lo  stesso  ne  fa
          richiesta.
           9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu'  decreti
          da  emanarsi  entro  il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri
          del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e della sanita', sentita la
          commissione consultiva permanente per la prevenzione  degli
          infortuni  e  per  l'igiene  del  lavoro, in relazione alla
          natura dei rischi  e  alle  dimensioni  dell'azienda,  sono
          definite   procedure  standardizzate  per  gli  adempimenti
          documentali  di cui al presente articolo. Tali disposizioni
          non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
          1988,  n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
          di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4  e  6
          del  decreto  stesso,  alle  centrali termoelettriche, agli
          impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive  ed
          altre    attivita'   minerarie,   alle   aziende   per   la
          fabbricazione e il deposito separato di esplosivi,  polveri
          e  munizioni,  e  alle  strutture  di  ricovero  e cura sia
          pubbliche sia private.
           10. Per le medesime aziende  di  cui  al  comma  9,  primo
          periodo,  con  uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
          della previdenza sociale, dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  e  della  sanita', sentita la commissione
          consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni  e
          per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
           a)  i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei
          quali e' possibile lo svolgimento diretto  dei  compiti  di
          prevenzione   e   protezione   in   aziende  ovvero  unita'
          produttive che impiegano un numero di addetti  superiore  a
          quello indicato nell'allegato I;
           b)  i  casi  in  cui  e' possibile la riduzione a una sola
          volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
          degli ambienti di lavoro da parte  del  medico  competente,
          ferma   restando  l'obbligatorieta'  di  visite  ulteriori,
          allorche' si modificano le situazioni di rischio.
           11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1)
          dell'allegato  I,  il  datore  di  lavoro   delle   aziende
          familiari,  nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
          addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi  2  e
          3,  ma  e'  tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
          l'avvenuta effettuazione della  valutazione  dei  rischi  e
          l'adempimento    degli    obblighi   ad   essa   collegati.
          L'autocertificazione deve essere inviata al  rappresentante
          per  la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
          di cui ai commi 2 e  3  le  aziende  familiari  nonche'  le
          aziende  che  occupano  fino  a  dieci  addetti, soggette a
          particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito  di
          specifici  settori  produttivi  con  uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, delle  risorse  agricole  alimentari  e
          forestali   e   dell'interno,   per  quanto  di  rispettiva
          competenza.
           12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
          manutenzione  necessari  per  assicurare,  ai   sensi   del
          presente  decreto,  la sicurezza dei locali e degli edifici
          assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o  a  pubblici
          uffici,   ivi   comprese   le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative, restano a  carico  dell'amministrazione  tenuta,
          per  effetto  di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
          manutenzione.  In  tal  caso  gli  obblighi  previsti   dal
          presente  decreto, relativamente ai predetti interventi, si
          intendono  assolti,  da  parte  dei  dirigenti o funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico".
           "Art.  21 (Informazione dei lavoratori). - 1. Il datore di
          lavoro  provvede  affinche'   ciascun   lavoratore   riceva
          un'adeguata informazione su:
           a)  i  rischi  per  la  sicurezza  e  la  salute  connessi
          all'attivita' dell'impresa in generale;
           b) le misure e le attivita' di  protezione  e  prevenzione
          adottate;
           c)   i  rischi  specifici  cui  e'  esposto  in  relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia;
           d)  i  pericoli  connessi  all'uso  delle  sostanze  e dei
          preparati pericolosi sulla base delle schede  dei  dati  di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica;
           e)  le  procedure  che  riguardano  il pronto soccorso, la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
           f)  il  responsabile  del  servizio   di   prevenzione   e
          protezione ed il medico competente;
           g)  i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
          misure di cui agli articoli 12 e 15.
           2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui  al
          comma  1,  lettere a) , b) , c), anche ai lavoratori di cui
          all'art. 1, comma 3".