Art. 9. 
  1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2,  e
gli adolescenti, possono  essere  ammessi  al  lavoro  purche'  siano
riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui  saranno  adibiti  a
seguito di visita medica. 
  2.  L'idoneita'  dei  minori  indicati  al  comma  1  all'attivita'
lavorativa cui sono addetti deve  essere  accertata  mediante  visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 
  3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unita'  sanitaria
locale territorialmente competente. 
  4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2  deve  essere
comprovato da apposito certificato. 
  5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non  sia  idoneo  a
tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo  6,  comma  2,  deve
specificare nel certificato i lavori ai  quali  lo  stesso  non  puo'
essere adibito. 
  6.  Il  giudizio  sull'idoneita'  o  sull'inidoneita'  parziale   o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere  comunicato  per
iscritto al datore di lavoro,  al  lavoratore  e  ai  titolari  della
potesta' genitoriale. Questi  ultimi  hanno  facolta'  di  richiedere
copia della documentazione sanitaria. 
  7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano  non  idonei
ad un determinato lavoro non  possono  essere  ulteriormente  adibiti
allo stesso. 
  8. Agli adolescenti adibiti alle attivita' lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti.". 
 
          Note all'art. 9:
           - Per quanto riguarda la legge 17 ottobre 1967, n. 977, si
          veda nelle note alle premesse.
           -  Per quanto concerne il decreto legislativo 19 settembre
          1994, n.  626, si veda nelle note alle premesse. Il  titolo
          I, capo IV, concerne la sorveglianza sanitaria.