IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  n.
85/337/CEE  del  Consiglio  del  27  giugno  1985,   concernente   la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti  pubblici
e privati; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1998,  recante
disposizioni integrative al decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, lettera ii), della  legge  12  gennaio
1991, n. 13; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 aprile 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data  6  maggio
1999; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le norme  tecniche  concernenti  la  redazione  degli  studi  di
impatto  ambientale  per  ciascuna  categoria   di   opere   di   cui
all'articolo 1, comma 1,  lettere  da  n)  ad  u),  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10  agosto  1988,  n.  377,
cosi' come modificato dal decreto del presidente della Repubblica  11
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1998,
n. 72, sono definiti nell'allegato I  che  fa  parte  integrante  del
presente regolamento  che  modifica  e  integra  l'allegato  III  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  27  dicembre
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 2 settembre 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                   Ronchi, Ministro dell'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1999 
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 23 
                            "ALLEGATO III 
                     Con riferimento alle categorie di opere elencate 
                 nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
                  dei Ministri n. 377/88, le disposizioni di cui agli 
           articoli 3, 4 e 5 del decreto vengono cosi' specificate ed 
          integrate: 
                      1. Impianti industriali (raffinerie di petrolio 
             greggio, impianti di gassificazione e di liquefazione di 
                 carbone o scisti bituminosi, acciaierie integrate di 
                   prima fusione della ghisa e dell'acciaio, impianti 
                         chimici integrati, impianti per l'estrazione 
          dell'amianto, per il trattamento e la trasformazione). 
                          Per quanto attiene il quadro di riferimento 
                 programmatico di cui all'art. 3, si terra' conto dei 
               seguenti atti di programmazione e di pianificazione di 
          settore e di area: 
              piani nazionali del settore interessato; 
              piano energetico nazionale; 
                     eventuali altri strumenti di programmazione e di 
          finanziamento; 
              piani regionali e provinciali dei trasporti; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                      salvaguardia e il risanamento ambientale, piani 
                    territoriali e paesistici, piani per le attivita' 
          industriali; 
              strumenti urbanistici locali. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
               disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' provvedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                          elenco delle norme e disposizioni, anche di 
                carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela 
               dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che 
                  si applicano alle tecnologie impiegate nei processi 
                      produttivi o di costruzione, con riferimento in 
               particolare alla tutela della qualita' dell'aria, alla 
                      tutela delle acque, all'utilizzo e trasporto di 
                    sostanze infiammabili, esplosive o tossiche, alla 
           sicurezza degli impianti industriali, allo smaltimento dei 
          rifiuti; 
                   criteri delle scelte in merito alla tecnologia dei 
                sistemi di processo e di stoccaggio dei combustibili, 
               materie prime, prodotti e sottoprodotti e rifiuti; dei 
                sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti in 
              atmosfera e di trattamento degli effluenti liquidi, dei 
                sistemi di trattamento, condizionamento e smaltimento 
               dei rifiuti solidi dei sottoprodotti; delle ipotesi di 
          recupero e riciclaggio dei sottoprodotti e/o dei rifiuti; 
                 descrizione dei sistemi produttivi e di processo con 
                        indicazione delle quantita' e caratteristiche 
                  chimicofisiche dei materiali utilizzati e di quelli 
          finali ed intermedi; 
                 descrizione delle condizioni operative delle fasi di 
            processo rilevanti dei sistemi destinati alla prevenzione 
                 delle varie forme di inquinamento abbattimento delle 
                 emissioni di inquinanti dell'aria, depurazione degli 
             effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
               solidi, riduzione di rumori, vibrazioni, odori, ecc.), 
          dei sistemi di monitoraggio e delle infrastrutture civili; 
                      descrizione delle infrastrutture di trasporto e 
                    stoccaggio di materiali di processo o di servizio 
                (terminali portuali, depositi, oleodotti, gasdotti ed 
          elettrodotti, inclusi i terminali); 
                descrizione del consumo o utilizzo di materie prime e 
          di risorse naturali; 
             ogni altra informazione specifica relativa a particolari 
                       tecnologie di processo o all'uso dei materiali 
          impiegati nello specifico impianto; 
             analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con 
                      possibili ripercussioni di carattere ambientale 
              (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive, 
            tossiche e/o infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, 
                     rilasci di radioattivita', esplosioni e incendi, 
                  interruzioni di attivita', ecc.), incidenti durante 
                  trasporti pericolosi, con individuazione in termini 
                     quantitativi (quantita', tassi di fuga, tempi di 
                    reazione, duranta, ecc.) delle possibili cause di 
              perturbazione nei confronti delle componenti ambientali 
            definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi 
                           (interventi attivi e/o passivi); eventuali 
          predisposizioni per situazioni di emergenza; 
                  tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di 
                 smantellamento, con indicazione di eventuali residui 
                atmosferici liquidi o solidi prodotti; descrizione di 
               eventuali possibilita' di riutilizzo dell'impianto per 
                       altre finalita'; trasformazione degli impianti 
          esistenti; piani di bonifica e risanamento. 
                     Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si 
              dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente 
             con riferimento ai punti precedenti, nonche' alle scelte 
          progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 
                    2. Centrali termiche e impianti per la produzione 
                       di energia elettrica (impianti di combustione, 
           centrali nucleari ed altri reattori nucleari). 
                          Per quanto attiene il quadro di riferimento 
                 programmatico di cui all'art. 3, si terra' conto dei 
               seguenti atti di programmazione e di pianificazione di 
          settore e di area: 
              piano energetico nazionale; 
                     eventuali altri strumenti di programmazione e di 
          finanziamento; 
              piani dei trasporti; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                      salvaguardia e il risanamento ambientale, piani 
                    territoriali e paesistici, piani per le attivita' 
          industriali; 
              strumenti urbanistici locali. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
               disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' provvedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                          elenco delle norme e disposizioni, anche di 
                carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela 
               dell'ambiente e alla protezione della popolazione, che 
                  si applicano alle tecnologie impiegate nei processi 
                      produttivi e di costruzione, con riferimento in 
               particolare alla tutela della qualita' dell'aria, alla 
                      tutela delle acque, alle radiazioni ionizzanti, 
                all'utilizzo e al trasporto di sostanze infiammabili, 
                 esplosive o tossiche, alla sicurezza degli impianti, 
          allo smaltimento dei rifiuti; 
                   criteri delle scelte in merito alla tecnologia del 
                        ciclo termico, dei sistemi di contenimento ed 
                     abbattimento degli inquinanti nelle emissioni in 
                  atmosfera e negli effluenti liquidi, dei sistemi di 
               trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti 
                     solidi e dei sottoprodotti e del loro recupero o 
            riciclaggio, con riferimento alle norme e disposizioni di 
          cui sopra ed eventuali norme tecniche di settore; 
                descrizione dei sistemi produttivi e di processo, con 
                 particolare riferimento al sistema di generazione di 
                vapore e/o calore, al sistema di raffreddamento della 
                centrale, ai sistemi destinati alla prevenzione delle 
                      varie forme di inquinamento (abbattimento delle 
                 emissioni di inquinanti dell'area, depurazione degli 
             effluenti liquidi, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
                 solidi, riduzione di rumori e vibrazioni ecc.) ed ai 
          sistemi di monitoraggio; 
                  descrizione delle infrastrutture elettriche e degli 
                          elettrodotti, delle infrastrutture civili e 
                         infrastrutture di trasporto e stoccaggio dei 
                   combustibili e di altri materiali di processo o di 
                   servizio (terminali portuali, carbonili, depositi, 
          oleodotti, gasdotti o altri sistemi lineari di trasporto di 
          materiali); 
              descrizione dell'utilizzo di materie prime e di risorse 
               naturali, con riguardo particolare alla sottrazione di 
          acque di superficie o di falda; 
             ogni altra informazione specifica relativa a particolari 
                        tecnologie di processo o all'uso di materiali 
                impiegati nello specifico impianto, in relazione alle 
                condizioni ambientali esistenti nel sito proposto per 
          l'insediamento; 
             analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con 
                      possibili ripercussioni di carattere ambientale 
               (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti e nocive 
              sul suolo, infiammabili in atmosfera o in corpi idrici, 
              esplosioni e incendi, interruzioni di attivita', ecc.), 
                      nonche' delle possibilita' di incidenti durante 
                  trasporti pericolosi, con individuazione in termini 
           quantitativi (quantita', tassi di fuga, tempi di reazione, 
                       durata, ecc.) delle possibili cause stimate di 
              perturbazione nei confronti delle componenti ambientali 
            definite; descrizione dei sistemi preventivi e protettivi 
                           (interventi attivi e/o passivi); eventuali 
          predisposizioni per situazioni di emergenza; 
                  tipo e durata prevedibile degli eventuali lavori di 
           smantellamento, con l'indicazione dei residui atmosferici, 
                  liquidi o solidi prodotti; descrizione di eventuali 
                   possibilita' di riutilizzo dell'impianto per altre 
                  finalita'; trasformazione degli impianti esistenti; 
                     piani di bonifica e risanamento; recupero a fini 
          naturalistici. 
                     Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si 
              dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente 
             con riferimento ai punti precedenti, nonche' alle scelte 
          progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 
             3. Infrastrutture lineari di trasporto (autostrade e vie 
           di rapida comunicazione tronchi ferroviari per il traffico 
          a grande distanza). 
                          Per quanto attiene il quadro di riferimento 
                 programmatico di cui all'art. 3, si terra' conto dei 
               seguenti atti di programmazione e di pianificazione di 
          settore di area: 
                               piano decennale ANAS, relativi stralci 
          attuativi, piani straordinari ANAS; 
              piano generale dei trasporti; 
              piani regionali e provinciali dei trasporti; 
              altri strumenti di programmazione e di finanziamento; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                     salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani 
          territoriali e paesistici; 
              strumenti urbanistici locali. 
                      Nell'indicare i tempi previsti per l'attuazione 
              dell'intervento, l'attenzione dovra' essere posta anche 
                         sulla eventuale apertura all'esercizio della 
                        infrastruttura per tronchi, evidenziandone le 
          conseguenze sulla rete. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
                disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' procedere ai 
          seguenti adempimenti: 
               nella descrizione del progetto saranno giustificate le 
              scelte di tracciato raffrontando la soluzione prescelta 
                        con quelle delle alternative, evidenziando le 
             motivazioni della scelta suddetta in base a parametri di 
                      carattere tecnico, economico ed ambientale, con 
          riferimento in particolare a: 
              tracciato e profili; 
                    soluzioni tipologiche (viadotto, galleria, scavo, 
          rilevato, raso) e loro relative interrelazioni; 
                         saranno indicate la natura, la qualita' e la 
               provenienza dei materiali necessari per la costruzione 
                dell'opera, nonche' fornite indicazioni circa le cave 
                        disponibili in base alla normativa vigente ed 
                             utilizzabili per quanto riguarda la loro 
             caratterizzazione geologica e potenzialita'; nel caso di 
             cave esclusivamente aperte ed utilizzate in funzione dei 
                  lavori in questione, saranno precisate le modalita' 
                 tecniche a cui dovra' attenersi l'appaltatore per il 
          risanamento delle cave stesse dopo la loro utilizzazione; 
             andranno altresi' individuate qualita' e, ove possibile, 
                  quantita' dei materiali da portare alle discariche, 
                    localizzando di massima le stesse e prevedendo le 
              modalita' tecniche a cui dovra' attenersi l'appaltatore 
          per la sistemazione delle stesse. 
                  Per quanto riguarda la fase di costruzione, saranno 
                forniti gli elementi atti ad individuare i principali 
           impatti prevedibili, indicando altresi' le prescrizioni da 
            inserire nei progetti esecutivi e nei capitolati di oneri 
             per il contenimento di tali impatti e per il risanamento 
          ambientale. 
                 Con riferimento all'art. 5, si dovranno descrivere e 
          stimare gli effetti connessi: 
                      all'eventuale variazione del regime delle acque 
                    superficiali e, qualora intercettate, delle acque 
          profonde; 
                   alle concentrazioni degli inquinamenti atmosferici 
                    dovute alle sorgenti in movimento, in relazione a 
                particolari condizioni meteoclimatiche ed orografiche 
                      ed in riferimento alla diversa sensibilita' dei 
          ricettori; 
                    ai livelli di inquinamento da rumore ed eventuali 
                  vibrazioni, in relazione alla protezione delle zone 
               abitate e di aree di riconosciuta valenza o criticita' 
          ambientale; 
                 alle modifiche delle caratteristiche geomorfologiche 
                    del suolo e del sottosuolo indotte in conseguenza 
          della realizzazione dell'infrastruttura; 
               alle conseguenze di sottrazione e limitazione d'uso di 
                territorio e/o di aree di continuita' territoriale di 
          riconosciuta valenza a criticita' ambientale; 
               agli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione 
            dell'opera, intesi anche in termini storicotestimoniali e 
          culturali; 
                    alle misure di contenimento dei possibili impatti 
                    connessi allo sversamento accidentale di sostanze 
             inquinanti, in relazione alla prevedibile gravita' delle 
                   conseguenze di rischio ambientale, con particolare 
                attenzione ove il tracciato interessi acque destinate 
                all'uso potabile o comunque il cui inquinamento possa 
          incidere sulla salute umana. 
                        4. Aeroporti. Per quanto attiene il quadro di 
               riferimento programmatico di cui all'art. 3, si terra' 
           conto dei seguenti atti di programmazione e pianificazione 
          di settore e di area: 
              piano generale dei trasporti; 
              piano nazionale degli aeroporti; 
              piani regionali e provinciali dei trasporti; 
              altri strumenti di programmazione e di finanziamento; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                      salvaguardia e il risanamento ambientale, piani 
          territoriali e paesistici; 
              strumenti urbanistici locali. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
                disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' procedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                indicare la natura, la quantita' e la provenienza dei 
           materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonche' 
                fornire indicazioni circa le cave disponibili in base 
                    alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto 
                       riguarda la loro caratterizzazione geologica e 
             potenzialita'; nel caso di cave esclusivamente aperte ed 
              utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno 
               precisate le modalita' tecniche a cui dovra' attenersi 
              l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo 
                 la loro utilizzazione. Andranno altresi' individuale 
                qualita' e, ove possibile, quantita' dei materiali da 
                  portare alle discariche, localizzando di massima le 
               stesse e prevedendo le modalita' tecniche a cui dovra' 
          attenersi l'appaltatore per la sistemazione delle stesse; 
                        descrivere i fenomeni legati all'inquinamento 
                   da rumore (predisposizione di apposita cartografia 
               tematica in conformita' alla circolare della Direzione 
          generale dell'aviazione civile 45/3030, n. 327); 
                     descrivere il sistema di smaltimento delle acque 
          meteoriche; 
                descrivere il sistema di smaltimento dei rifiuti (con 
          indicazioni di qualita' e volumi); 
                          descrivere le infrastrutture di trasporto e 
             stoccaggio dei combustibili e dei carburanti, nonche' di 
                 merci che possono avere rilevanza dal punto di vista 
          ambientale; 
                  descrivere le modalita' di rispetto dei vincoli sul 
                 territorio derivanti dall'applicazione della legge 4 
          febbraio 1963, n. 58; 
                 confrontare le omogeneita' con quanto previsto dalle 
          norme ICAO - Annesso 14. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
            ambientale di cui all'art. 5, comma 3, considerato che in 
                 fase di esercizio l'eventuale degrado della qualita' 
               ambientale indotto dall'infrastruttura aeroportuale e' 
               riconducibile all'inquinamento prodotto dalle sorgenti 
                   in movimento e dall'ingombro fisico dell'opera sul 
              territorio, nonche' dalla gestione dei servizi connessi 
                    all'esercizio dell'attivita' operativa, lo studio 
                d'impatto dovra' approfondire l'analisi conoscitiva o 
           previsiva in ordine a quelle componenti che risultano piu' 
          direttamente connesse. 
                     5. Porti e vie navigabili. Per quanto attiene il 
               quadro di riferimento programmatico di cui all'art. 3, 
                si terra' conto dei seguenti atti di programmazione e 
          pianificazione di settore e di area: 
               piano generale dei trasporti, relativamente ai sistemi 
          portuali; 
                    codice della navigazione e regolamentazione delle 
             attivita' assentite nelle acque territoriali e in quelle 
          adiacenti soggette a giurisdizione nazionale; 
                       piani di programmazione settoriale: nautica da 
          diporto; pesca; portualita' commerciale; 
              piano delle coste; 
              piani regionali e provinciali dei trasporti; 
                         programmi regionali settoriali di interventi 
               nell'ambito della pianificazione nazionale: nautica da 
          diporto; pesca; portualita' commerciale; 
              altri strumenti di programmazione e di finanziamento; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                     salvaguardia ed il risanamento ambientale, piani 
                   territoriali e paesistici, di tutela dell'ambiente 
          costiero e marino; 
            strumenti urbanistici locali e piano regolatore portuale. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
                disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' procedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                 descrivere la previsione dei flussi di traffico (via 
                         mare e via terra; per questi ultimi andranno 
                evidenziati i rapporti tra quantita' e qualita' delle 
            merci e modalita' di trasporto, al fine di ottimizzare la 
                         rete infrastrutturale di collegamento con il 
            territorio ed attenuare le eventuali relative interazioni 
          ambientali; 
                     nel caso di ampliamenti, precisare i riferimenti 
          all'eventuale sistema portuale locale; 
                 illustrare, anche attraverso i modelli di previsione 
                   utilizzati, le interazioni tra le opere portuali e 
         l'assetto attuale e futuro della linea di costa;u' 
                    descrivere la configurazione degli specchi acquei 
                            protetti dal bacino portuale in relazione 
                  all'interscambio con l'ambiente marino esterno, con 
                   riferimento alle esigenze di protezione del bacino 
          stesso dal moto ondoso; 
                indicare la natura, la quantita' e la provenienza dei 
           materiali necessari per la costruzione dell'opera, nonche' 
                fornire indicazioni circa le cave disponibili in base 
                    alla normativa vigente ed utilizzabili per quanto 
                       riguarda la loro caratterizzazione geologica e 
             potenzialita'; nel caso di cave esclusivamente aperte ed 
              utilizzate in funzione dei lavori in questione, saranno 
               precisate le modalita' tecniche a cui dovra' attenersi 
              l'appaltatore per il risanamento delle cave stesse dopo 
          la loro utilizzazione; 
                descrivere le misure atte a minimizzare il rischio di 
             inquinamenti del corpo idrico (dilavamento di piazzali e 
             banchine, scarichi ed emissioni provenienti dai natanti, 
            acque di zavorra, ecc.), anche in relazione alla qualita' 
          del l'ambiente marino circostante; 
                      individuare la natura e quantita' dei materiali 
              provenienti dai dragaggi, indicando di massima il punto 
                     di discarica terrestre o marittima e fornendo la 
          giustificazione ambientale della scelta effettuata. 
                     Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si 
              dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente 
             con riferimento ai punti precedenti, nonche' alle scelte 
          progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 
                          6. Impianti tecnologici (impianti destinati 
                     esclusivamente allo stoccaggio definitivo o alla 
                    eliminazione dei residui radioattivi, impianti di 
                   eliminazione dei rifiuti tossici o nocivi mediante 
          incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio). 
                          Per quanto attiene il quadro di riferimento 
                 programmatico di cui all'art. 3, si terra' conto dei 
          seguenti atti di programmazione e di pianificazione: 
              piani nazionali e regionali di settore; 
                     eventuali altri strumenti di programmazione e di 
          finanziamento; 
              piani regionali e provinciali dei trasporti; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                      salvaguardia e il risanamento ambientale, piani 
                    territoriali e paesistici, piani per le attivita' 
          industriali; 
              strumenti urbanistici locali. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
                disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' procedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                           elenco delle norme e disposizioni anche di 
                carattere locale, relative alla salvaguardia e tutela 
              dell'ambiente ed alla protezione della popolazione, che 
                  si applicano alle tecnologie impiegate nei processi 
            produttivi di costruzione, di trasporto, di trattamento e 
          di stoccaggio dei materiali; 
                             indicazione di massima delle quantita' e 
          caratteristiche chimicofisiche dei materiali per i quali e' 
          predisposto l'impianto; 
                         descrizione delle infrastrutture e modalita' 
            previste per il trasporto ed il conferimento dei rifiuti; 
                   criteri nelle scelte in merito alla tecnologia del 
                  ciclo di trattamento e condizionamento, dei sistemi 
               di contenimento ed abbattimento degli inquinanti nelle 
              emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, degli 
               eventuali sottoprodotti e della loro utilizzazione con 
          riferimento alle norme vigenti; 
               indicazione di massima dei volumi e quantita' prodotte 
                 nell'unita' di tempo, in relazione atte emissioni in 
              atmosfera e negli effluenti liquidi, alle sostanze e ai 
           flussi energetici eventualmente prodotti e rilasciati e al 
          destino delle scorie finali; 
                   infrastrutture di movimentazione, di trattamento e 
          stoccaggio dei rifiuti e infrastrutture di servizio; 
             ogni altra informazione specifica relativa a particolari 
          tecnologie a all'uso di materiali impiegati; 
                descrizione del consumo a utilizzo di materie prime e 
          di risorse naturali; 
             analisi dei malfunzionamenti di sistemi e/o processi con 
                      possibili ripercussioni di carattere ambientale 
               (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, 
                  tossiche sul suolo, in atmosfera a in corpi idrici, 
                   esplosioni e incendi, ecc.), con individuazione in 
              termini quantitativi (quantita', tassi di fuga, durate, 
                     ecc.) delle possibili cause di perturbazione nei 
                      confronti delle componenti ambientali definite; 
                   descrizione dei sistemi preventivi e di interventi 
          attivi e/o passivi; 
                         sistemi di monitoraggio convenzionale e, ove 
          necessario, radiometrico. 
                     Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, si 
              dovranno descrivere e stimare gli effetti sull'ambiente 
             con riferimento ai punti precedenti, nonche' alle scelte 
          progettuali ed alle misure di attenuazione individuate. 
                     7. Impianti di regolazione delle acque (dighe ed 
                    altri impianti destinati a trattenere, regolare a 
          accumulare acqua in modo durevole). 
                          Per quanto attiene il quadro di riferimento 
                 programmatico di cui all'art. 3, si terra' conto dei 
          seguenti atti di programmazione e pianificazione: 
              piano generale degli acquedotti; 
              piano energetico nazionale; 
              piano agricolo nazionale; 
              piani di bacino; 
              programmi regionali settoriali; 
              altri strumenti di programmazione e di finanziamento; 
                               piani regionali e di area vasta per la 
                      salvaguardia e il risanamento ambientale, piani 
          territoriali e paesistici; 
              strumenti urbanistici locali. 
                         Per quanto riguarda il quadro di riferimento 
              progettuale, ad integrazione e specificazione di quanto 
                disposto dall'art. 4, comma 4, si dovra' procedere ai 
          seguenti adempimenti: 
                          sara' indicata la natura, la quantita' e la 
               provenienza dei materiali necessari per la costruzione 
          dell'opera; 
                         saranno fornite le indicazioni circa le cave 
                        disponibili in base alla normativa vigente ed 
                             utilizzabili per quanto riguarda la loro 
                caratterizzazione geologica e potenzialita'; nel caso 
                       di cave esclusivamente aperte ed utilizzate in 
               funzione dei lavori in questione, saranno precisate le 
              modalita' tecniche a cui dovra' attenersi l'appaltatore 
                    per il risanamento delle cave stesse dopo la loro 
          utilizzazione. 
             Con riferimento al comma 3 dell'art. 5, lo studio dovra' 
           descrivere e prevedere gli effetti possibili sull'ambiente 
                   dell'invaso e delle opere connesse, sia durante la 
            costruzione che per il successivo esercizio, con riguardo 
          a: 
                gli effetti sul clima e sul microclima conseguenti ad 
                 invasi non inferiori a 20 milioni di mc di acqua e/o 
                        100 ettari di massimo specchio liquido, salvo 
                significativa influenza di temperatura ed umidita' in 
          casi di documentata rilevanza ambientale; 
                        le modificazioni indotte al sistema idrico di 
             superficie e sotterraneo, sia in fase di costruzione che 
                    di esercizio, e relativi effetti, compresi quelli 
          conseguenti sulla qualita' delle acque interessate; 
                         gli effetti sulla morfologia dei luoghi, con 
            particolare riferimento alle oscillazioni del pelo libero 
          dell'invaso; 
                       le eventuali modifiche di carattere pedologico 
          per l'area interessata; 
              gli effetti su vegetazione, flora, fauna e habitat; 
                gli effetti paesaggistici connessi alla realizzazione 
          dell'opera, intesi anche in termini storicoculturali; 
                gli effetti prodotti dalla sottrazione fisica di aree 
          inondate e /o inondabili; 
                  gli effetti della sottrazione del trasporto solido, 
          sia lungo l'asta fluviale sia sui litorali; 
                     la qualita' delle acque e dello stato dei luoghi 
             circostanti l'invaso, al fine di verificare i potenziali 
           usi aggiuntivi degli stessi (turismo, pesca, ecc.) oltre a 
          quello previsto; 
                    gli effetti di antropizzazione e loro conseguenze 
             ambientali dovute alla realizzazione della viabilita' di 
          accesso, se di uso pubblico". 
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - La  direttiva n.  85/337/CEE pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita'  europee  n.   L   175   del   5
          luglio   1985  reca  la valutazione dell'impatto ambientale
          di determinati progetti pubblici e privati.
            -  La  legge 8  luglio  1986,  n.  349, pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  15  luglio  1986,  n. 162,  supplemento
          ordinario,  reca:  "Istituzione del Ministero dell'ambiente
          e  norme in materia di danno ambientale".
            - Il   D.P.C.M. 10   agosto 1988,  n.    377,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale  31  agosto 1988,  n.  204,  reca:
          "Regolamentazione      delle   pronunce  di  compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349,    recante  istituzione  del Ministero dell'ambiente e
          norme in materia di danno ambientale".
            -   Il   D.P.C.M. 27   dicembre   1988    reca:    "Norme
          tecniche    per    la  redazione degli   studi di   impatto
          ambientale     e  la     formulazione   del   giudizio   di
          compatibilita'  di  cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n.
          349, adottate  ai sensi dell'art. 3  del D.P.C.M. 10 agosto
          1988, n.  377".
            - Il   D.P.R. 11   febbraio  1988    reca:  "Disposizioni
          integrative  al  D.P.C.M.   10 agosto   1988, n.   377,  in
          materia  di disciplina  delle pronunce di    compatibilita'
          ambientale,    di cui   alla legge   8 luglio 1986, n. 349,
          art. 6".
            -  Il comma  1 dell'art.   17   della legge    23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente:
            "1.      Con    decreto      del     Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del    Consiglio  dei
          Ministri,   sentito  il parere  del Consiglio di Stato  che
          deve pronunziarsi entro   novanta giorni  dalla  richiesta,
          possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
            a)  l'esecuzione  delle leggi e  dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge".
            -  Il  comma  1  dell'art. 1, lettera ii), della legge 12
          gennaio 1991, n. 13 e' il seguente:
            "1.  Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli  atti
          previsti espressamente  dalla    Costituzione  o  da  norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana  i seguenti altri  atti, su proposta  del
          Presidente  del    Consiglio dei   Ministri o  del Ministro
          competente:
              a)-hh) (omissis);
            ii) tutti gli  atti  per  i    quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".
           Note all'art. 1:
            -    Le lettere  da n)  ad  u) del  comma  1 dell'art.  1
          del   citato D.P.C.M. 10  agosto  1988,  n.  377,  sono  le
          seguenti:
            "1.  Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui
          all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.   349, i  progetti
          delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
              a)-m) (omissis);
            n)  oleodotti e  gasdotti di lunghezza superiore a 40  km
          e diametro superiore o uguale a 800    mm,  esclusi  quelli
          disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18
          aprile 1994, n. 526.
            o)   stoccaggio di  prodotti  chimici,  petrolchimici con
          capacita' complessiva  superiore a  80.000 mc;   stoccaggio
          superficiale    di  gas  naturali    con    una   capacita'
          complessiva   superiore   a   80.000    mc;  stoccaggio  di
          prodotti  di  gas    di petrolio liquefatto   con capacita'
          complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio  di  prodotti
          petroliferi  liquidi  di  capacita' complessiva superiore a
          80.000 mc;
            p)  impianti  termoeletrrici    con   potenza   elettrica
          complessiva  superiore a 50 MW con esclusione di quelli con
          potenza termica fino a 300 MW  di  cui  agli  accordi    di
          programma  previsti  dall'art.  22,  comma  11, del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
            q)    impianti    per    la    produzione    dell'energia
          idroelettrica    con potenza di concessione  superiore a 30
          MW incluse le  dighe ed invasi direttamente asserviti;
            r)  stoccaggio  di  prodotti   combustibili  solidi   con
          capacita' complessiva superiore a 150.000 t;
               s) impianti di gassificazione e liquefazione;
            t)   impianti      destinati:   al      ritrattamento  di
          combustibili nucleari irradiati;   alla   produzione      o
          all'arricchimento      di      combustibili   nucleari;  al
          trattamento di combustibile nucleare  irradiato  o  residui
          altamente  radioattivi;    esclusivamente  allo  stoccaggio
          (previsto per piu'   di  dieci    anni)  di    combustibile
          nucleare    irradiato o  residui radioattivi  in   un  sito
          diverso  da   quello  di   produzione  o l'arricchimento di
          combustibili nucleari  irradiati,  per  la  raccolta  e  il
          trattamento di residui radioattivi;
            u)    attivita'    minerarie  per    la    ricerca,    la
          coltivazione   ed   il trattamento    minerallurgico  delle
          sostanze    minerali    di miniera   ai sensi dell'art.  2,
          comma  2, del  regio decreto  29 luglio  1927, n.  1443,  e
          successive  modifiche,   ivi  comprese   le   pertinenziali
          discariche      di  residui    derivanti    dalle  medesime
          attivita' ed   alle relative lavorazioni,    i  cui  lavori
          interessino    direttamente  aree di superficie complessiva
          superiore a 20 ettari".
            -  Si riportano  gli allegati  I, II   e III   al  citato
          D.P.C.M. 27 dicembre 1988:
                                                          "ALLEGATO I
                   COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI
            1.  Lo  studio    di impatto ambientale di un'opera   con
          riferimento al quadro ambientale  dovra'  considerare    le
          componenti  naturalistiche  ed antropiche  interessate,  le
          interazioni  tra  queste  ed il   sistema ambientale  preso
          nella sua globalita'.
            2.  Le  componenti  ed  i  fattori  ambientali sono cosi'
          intesi:
            a)      atmosfera:       qualita'       dell'aria       e
          caratterizzazione meteoclimatica;
            b)   ambiente   idrico:   acque     sotterranee  e  acque
          superficiali (dolci, salmastre   e  marine),    considerate
          come  componenti, come  ambienti e come risorse;
            c)   suolo    e  sottosuolo:  intesi  sotto   il  profilo
          geologico,  geomorfologico  e    pedologico,  nel    quadro
          dell'ambiente   in    esame,  ed  anche  come  risorse  non
          rinnovabili;
            d) vegetazione,  flora, fauna: formazioni  vegetali    ed
          associazioni animali, emergenze  piu' significative, specie
          protette  ed equilibri naturali;
            e) ecosistemi: complessi di componenti  e fattori fisici,
          chimici   e   biologici      tra   loro     interagenti  ed
          interdipendenti,  che    formano  un  sistema  unitario   e
          identificabile  (quali  un  lago,  un  bosco,  un fiume, il
          mare)    per   propria    struttura,   funzionamento     ed
          evoluzione temporale;
               f) salute pubblica: come individui e comunita';
            g)  rumore    e  vibrazioni:    considerati  in  rapporto
          all'ambiente sia naturale che umano;
            h) radiazioni ionizzanti e   non ionizzanti:  considerati
          in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
            i)   paesaggio:   aspetti  morfologici  e  culturali  del
          paesaggio,  identita'     delle        comunita'      umane
          interessate  e   relativi  beni culturali".
                                                         "ALLEGATO II
            CARATTERIZZAZIONE ED ANALISI DELLE COMPONENTI
                      E DEI FATTORI AMBIENTALI
            1.  Le analisi, riferite  a situazioni rappresentative ed
          articolate secondo i criteri   descritti all'art.  5,  sono
          svolte    in  relazione  al  livello  di    approfondimento
          necessario per la  tipologia d'intervento proposta    e  le
          peculiarita'  dell'ambiente   interessato, attenendosi, per
          ciascuno  delle  componenti   o fattori   ambientali,    ai
          criteri indicati.  Ogni qualvolta  le analisi  indicate non
          siano  effettuate  sara'  brevemente  precisata la relativa
          motivazione d'ordine tecnico.
            2. I risultati delle indagini   e  delle  stime  verranno
          espressi,   dal   punto   di  vista  metodologico  mediante
          parametri definiti (esplicitando per ognuno    di  essi  il
          metodo    di rilevamento e di  elaborazione) che permettano
          di  effettuare  confronti  significativi   tra   situazione
          attuale e situazione prevista.
            3.  Le  analisi di cui  al presente  allegato, laddove lo
          stato  dei  rilevamenti    non  consenta     una   rigorosa
          conoscenza  dei    dati  per   la caratterizzazione   dello
          stato    di  qualita'    dell'ambiente,    saranno   svolte
          attraverso  apposite  rilevazioni    e/o  l'uso di adeguati
          modelli previsionali.
            4. In  relazione ai commi  1 e  2 potranno anche   essere
          utilizzate  esperienze di rilevazione effettuate in fase di
          controllo di analoghe opere gia' in esercizio.
            5. La  caratterizzazione e l'analisi  delle    componenti
          ambientali e le relazioni tra essi esistenti riguardano:
            A.  Atmosfera. Obiettivo  della  caratterizzazione  dello
          stato     di  qualita'  dell'aria    e  delle    condizioni
          meteoclimatiche e'  quello di stabilire la   compatibilita'
          ambientale   sia di  eventuali emissioni, anche da sorgenti
          mobili, con le normative vigenti  sia di eventuali cause di
          perturbazione meteoclimatiche con le  condizioni  naturali.
          Le analisi concernenti l'atmosfera sono pertanto effettuate
          attraverso:
            a)  i  dati    meteorologici  convenzionali  (temperatura
          precipitazioni, umidita'   relativa,    vento),    riferiti
          ad    un    periodo     di   tempo significativo,   nonche'
          eventuali   dati  supplementari  (radiazione solare   ecc.)
          e    dati   di   concentrazione di   specie  gassose  e  di
          materiale particolato;
            b)    la   caratterizzazione    dello     stato    fisico
          dell'atmosfera  attraverso  la   definizione di   parametri
          quali:     regime   anemometrico,   regime   pluviometrico,
          condizioni  di    umidita' dell'aria,   termini di bilancio
          radiattivo ed energetico;
            c)  la   caratterizzazione  preventiva  dello  stato   di
          qualita' dell'aria (gas e materiale particolato);
            d)  la  localizzazione  e  caratterizzazione  delle fonti
          inquinanti;
            e)   la   previsione   degli   effetti   del    trasporto
          (orizzontale    e verticale)   degli    effluenti  mediante
          modelli  di   diffusione  di atmosfera;
            f)   previsioni degli    effetti    delle  trasformazioni
          fisicochimiche  degli    effluenti    attraverso    modelli
          atmosferici  dei  processi  di trasformazione  (fotochimica
          od  in  fase  liquida)  e  di  rimozione  (umida  e secca),
          applicati alle particolari caratteristiche del territorio.
            B.     Ambiente         idrico.      Obiettivo      della
          caratterizzazione      delle   condizioni     idrografiche,
          idrologiche   e idrauliche,   dello stato   di  qualita'  e
          degli usi dei corpi idrici e':
            1)   stabilire la  compatibilita' ambientale,  secondo la
          normativa   vigente,   delle      variazioni   quantitative
          (prelievi,  scarichi) indotte dall'intervento proposto;
            2)  stabilire   la  compatibilita'  delle   modificazioni
          fisiche,  chimiche  e biologiche, indotte   dall'intervento
          proposto, con gli usi attuali, previsti e potenziali, e con
          il mantenimento degli equilibri interni  a  ciascun   corpo
          idrico,    anche    in   rapporto   alle   altre componenti
          ambientali.
             Le analisi concernenti i corpi idrici riguardano:
            a) la caratterizzazione qualitativa  e  quantitativa  del
          corpo idrico nelle sue diverse matrici;
            b)   la   determinazione   dei   movimenti   delle  masse
          d'acqua,  con particolare riguardo  ai regimi fluviali,  ai
          fenomeni ondosi  e alle correnti  marine ed  alle  relative
          eventuali modificazioni  indotte dall'intervento.  Per    i
          corsi    d'acqua   si    dovra'  valutare,  in particolare,
          l'eventuale effetto di  alterazione del regime idraulico  e
          delle  correnti.   Per   i   laghi ed   i   mari  si dovra'
          determinare l'effetto eventuale sul  moto  ondoso  e  sulle
          correnti;
            c)  la  caratterizzazione del trasporto  solido naturale,
          senza e con intervento,  anche con  riguardo alle  erosioni
          delle  coste ed  agli interrimenti;
            d) la   stima del  carico    inquinante,  senza    e  con
          intervento,   e la localizzazione e caratterizzazione delle
          fonti;
            e)  la definizione  degli usi  attuali, ivi  compresa  la
          vocazione naturale, e previsti.
            C. Suolo e sottosuolo.  Obiettivi della caratterizzazione
          del  suolo e   del    sottosuolo  sono:    l'individuazione
          delle   modifiche  che l'intervento  proposto puo'  causare
          sulla  evoluzione dei  processi geodinamici    esogeni   ed
          endogeni     e    la  determinazione   della compatibilita'
          delle      azioni    progettuali      con     l'equilibrata
          utilizzazione    delle   risorse   naturali.   Le   analisi
          concernenti  il  suolo  e  il    sottosuolo  sono  pertanto
          effettuate, in ambiti  territoriali e temporali adeguati al
          tipo di intervento e  allo stato dell'ambiente interessato,
          attraverso:
            a)        la    caratterizzazione      geolitologica    e
          geostrutturale   del  territorio,  la    definizione  della
          sismico  dell'area   e la descrizione di eventuali fenomeni
          vulcanici;
            b)   la   caratterizzazione    idrogeologica    dell'area
          coinvolta    direttamente        e           indirettamente
          dall'intervento,      con    particolare  riguardo      per
          l'infiltrazione    e   la circolazione   delle   acque  nel
          sottosuolo,  la  presenza di  falde  idriche  sotterranee e
          relative emergenze  (sorgenti,  pozzi),  la  vulnerabilita'
          degli acquiferi;
            c)     la  caratterizzazione    geomorfologica    e    la
          individuazione  dei processi   di modellamento    in  atto,
          con particolare  riguardo per  i fenomeni di erosione  e di
          sedimentazione  e  per  i    movimenti  in massa (movimenti
          lenti  nel  regolite,  frane), nonche'  per   le   tendenze
          evolutive  dei  versanti,  delle  piane alluvionali  e  dei
          litorali eventualmente interessati,
            d)  la  determinazione delle  caratteristiche geotecniche
          dei terreni e  delle  rocce, con  riferimento  ai  problemi
          di  instabilita'  dei pendii;
            e) la caratterizzazione pedologica dell'area  interessata
          dall'opera   proposta,  con  particolare  riferimento  alla
          composizione fisicochimica del suolo, alla  sua  componente
          biotica e  alle relative interazioni, nonche'  alla genesi,
          alla  evoluzione e  alla  capacita' d'uso  del suolo;
            f)    la caratterizzazione  geochimica delle  fasi solide
          (minerali, sostanze organiche)   e  fluide  (acque,    gas)
          presenti  nel  suolo    e nel sottosuolo,   con particolare
          riferimento   agli    elementi  e    composti  naturali  di
          interesse nutrizionale e tossicologico.
            Ogni   caratteristica    ed  ogni    fenomeno  geologico,
          geomorfologico  e  geopedologico  saranno  esaminati   come
          effetto  della dinamica endogena ed esogena, nonche'  delle
          attivita' umane e quindi  come prodotto di una   serie   di
          trasformazioni,    il   cui   risultato e'   rilevabile  al
          momento dell'osservazione   ed e'    prevedibile  per    il
          futuro,     sia  in  assenza  che  in  presenza  dell'opera
          progettata.
            In  questo quadro  saranno definiti,  per   l'area  vasta
          in  cui    si inserisce l'opera,   i rischi   geologici (in
          senso lato)  connessi ad eventi   variamente    prevedibili
          (sismici,     vulcanici,     franosi, meteorologici, marini
          ecc.) e caratterizzati da differente entita'  in  relazione
          all'attivita' umana nel sito prescelto.
            D.  Vegetazione, flora e fauna.  La caratterizzazione dei
          livelli di qualita' della   vegetazione,  della  flora    e
          della  fauna   presenti nel sistema  ambientale interessato
          dall'opera    e'    compiuta  tramite    lo  studio   della
          situazione  presente  e   della prevedibile incidenza su di
          esse delle  azioni progettuali, tenendo presenti  i vincoli
          derivanti dalla normativa  e il rispetto   degli  equilibri
          naturali.  Le analisi sono effettuate attraverso:
               a) vegetazione e flora:
            carta della  vegetazione presente, espressa come  essenze
          dominanti  sulla  base  di  analisi   aerofotografiche e di
          rilevazioni fisionomiche dirette;
            flora    significativa    potenziale     (specie        e
          popolamenti   rari  e protetti, sulla base delle formazioni
          esistenti e del clima);
               carta delle unita' forestali e di uso pastorale;
            liste  delle  specie  botaniche    presenti   nel    sito
          direttamente interessato dall'opera;
            quando il  caso lo richieda, rilevamenti  fitosociologici
          nell'area di intervento;
               b) fauna:
            lista  della  fauna  vertebrata  presumibile  (mammiferi,
          uccelli,  rettili,    anfibi e   pesci)   sulla base  degli
          areali, degli   habitat  presenti  e  della  documentazione
          disponibile;
            lista      della  fauna     invertebrata    significativa
          potenziale  (specie endemiche   o comunque    di  interesse
          biogeografico)    sulla       base   della   documentazione
          disponibile;
            quando  il  caso   lo   richieda,   rilevamenti   diretti
          della    fauna  vertebrata    realmente   presente,   mappa
          delle    aree    di    importanza  faunistica    (siti   di
          riproduzione,      di  rifugio,     di  svernamento,     di
          alimentazione,   di corridoi   di  transito    ecc.)  anche
          sulla base  di rilevamenti specifici;
            quando   il   caso   lo   richieda,  rilevamenti  diretti
          della  fauna invertebrata presente nel sito    direttamente
          interessato   dall'opera   e   negli  ecosistemi  acquatici
          interessati.
            E. Ecosistemi. Obiettivo    della  caratterizzazione  del
          funzionamento e della qualita' di un sistema  ambientale e'
          quello  di  stabilire gli effetti significativi determinati
          dall'opera    sull'ecosistema    e     sulle     formazioni
          ecosistemiche     presenti  al  suo  interno.   Le  analisi
          concernenti gli ecosistemi sono effettuate attraverso:
            a)    l'individuazione   cartografica     delle    unita'
          ecosistemiche  naturali    ed    antropiche   presenti  nel
          territorio   interessato dall'intervento;
            b)  la    caratterizzazione  almeno    qualitativa  della
          struttura  degli  ecosistemi     stessi   attraverso     la
          descrizione   delle  rispettive componenti   abiotiche    e
          biotiche    e della   dinamica   di  essi,  con particolare
          riferimento  sia al ruolo svolto   dalle catene  alimentari
          sul    trasporto,       sull'eventuale   accumulo   e   sul
          trasferimento ad altre specie ed all'uomo  di contaminanti,
          che al  grado di autodepurazione di essi;
            c) quando  il caso  lo richieda, rilevamenti  diretti sul
          grado di  maturita'  degli  ecosistemi  e  sullo  stato  di
          qualita' di essi;
            d) la stima della diversita'  biologica tra la situazione
          attuale  e  quella potenzialmente  presente nell'habitat in
          esame,  riferita alle specie   piu' significative    (fauna
          vertebrata,     vegetali  vascolari    e  macroinvertebrati
          acquatici).    In    particolare    si    confrontera'   la
          diversita'   ecologica  presente    con  quella    ottimale
          ipotizzabile      in  situazioni    analoghe  ad    elevata
          naturalita';   la  criticita'    verra'  anche    esaminata
          analizzando    le    situazioni    di alta   vuInerabilita'
          riscontrate  in    relazione  ai  fattori    di   pressione
          esistenti  ed allo stato di degrado presente.
            F.  Salute    pubblica. Obiettivo della caratterizzazione
          dello stato di qualita' dell'ambiente,    in  relazione  al
          benessere   ed alla salute umana, e'  quello di  verificare
          la compatibilita'  delle conseguenze dirette  ed  indirette
          delle  opere  e  del  loro esercizio  con  gli standards ed
          i  criteri per la prevenzione dei   rischi  riguardanti  la
          salute   umana   a   breve,   medio   e lungo  periodo.  Le
          analisi  sono effettuate attraverso:
            a)  la caratterizzazione   dal punto   di  vista    della
          salute     umana,  dell'ambiente    e    della    comunita'
          potenzialmente   coinvolti,   nella situazione  in  cui  si
          presentano prima dell'attuazione del progetto;
            b)  l'identificazione  e  la  classificazione delle cause
          significative  di  rischio   per   la   salute   umana   da
          microrganismi patogeni, da sostanze chimiche  e  componenti
          di    natura    biologica,   qualita' di   energia, rumore,
          vibrazioni,  radiazioni  ionizzanti    e  non   ionizzanti,
          connesse con l'opera;
            c)  la identificazione dei rischi ecotossicologici (acuti
          e cronici, a  carattere   reversibile   ed   irreversibile)
          con  riferimento  alle normative nazionali,  comunitarie ed
          internazionali  e    la definizione dei relativi fattori di
          emissione;
            d)  la  descrizione  del    destino   degli    inquinanti
          considerati,  individuati  attraverso lo studio del sistema
          ambientale  in  esame,   dei   processi   di   dispersione,
          diffusione,    trasformazione e degradazione e delle catene
          alimentari;
            e)  l'identificazione  delle   possibili condizioni    di
          esposizione   delle   comunita'   e   delle  relative  aree
          coinvolte;
            f) l'integrazione dei  dati  ottenuti  nell'ambito  delle
          altre   analisi  settoriali    e    la    verifica    della
          compatibilita'  con  la  normativa vigente dei  livelli  di
          esposizione previsti;
            g)     la  considerazione   degli  eventuali   gruppi  di
          individui particolarmente    sensibili  e    dell'eventuale
          esposizione  combinata a piu' fattori di rischio.
            Per    quanto riguarda  le  infrastrutture  di trasporto,
          l'indagine dovra'  riguardare  la  definizione  dei livelli
          di   qualita'   e   di sicurezza    delle  condizioni    di
          esercizio,   anche     con  riferimento    a  quanto  sopra
          specificato.
            G.  Rumore  e  vibrazioni.   La  caratterizzazione  della
          qualita'  dell'ambiente  in  relazione  al  rumore   dovra'
          consentire di definire le modifiche  introdotte dall'opera,
          verificarne   la      compatibilita'  con  gli    standards
          esistenti,    con   gli equilibri   naturali   e la  salute
          pubblica  da  salvaguardare  e  con lo  svolgimento   delle
          attivita' antropiche nelle aree interessate, attraverso:
            a) la definizione  della mappa di rumorosita'  secondo le
          modalita'  precisate    nelle  Norme    Internazionali  ISO
          1996/1 e  1996/2 e   stima delle  modificazioni  a  seguito
          della realizzazione dell'opera;
            b)  definizione   delle fonti di  vibrazioni con adeguati
          rilievi di accelerazione      nelle      tre      direzioni
          fondamentali     e    con caratterizzazione  in termini  di
          analisi  settoriale ed   occorrenza temporale secondo    le
          modalita'  previste nella  Norma Internazionale IS0 2631.
            H.    Radiazioni  ionizzanti    e  non    ionizzanti.  La
          caratterizzazione   della   qualita'    dell'ambiente    in
          relazione  alle  radiazioni  ionizzanti  e   non ionizzanti
          dovra' consentire  la definizione  delle modifiche  indotte
          dall'opera,    verificarne  la    compatibilita'  con   gli
          standard esistenti e  con i   criteri di  prevenzione    di
          danni  all'ambiente ed all'uomo, attraverso:
            a)   la   descrizione  dei  livelli  medi  e  massimi  di
          radiazioni presenti nell'ambiente interessato,   per  cause
          naturali ed  antropiche, prima dell'intervento;
            b)  la  definizione e caratterizzazione  delle sorgenti e
          dei  livelli  di        emissioni      di        radiazioni
          prevedibili   in    conseguenza dell'intervento;
            c)  la   definizione dei quantitativi  emessi nell'unita'
          di  tempo e del  destino  del  materiale   (tenendo   conto
          delle      caratteristiche   proprie   del   sito)  qualora
          l'attuazione  dell'intervento  possa  causare  il  rilascio
          nell'ambiente di materiale radioattivo;
            d) la definizione dei  livelli prevedibili nell'ambiente,
          a  seguito  dell'intervento sulla base   di quanto precede,
          per i  diversi tipi di radiazione;
            e) la definizione dei conseguenti  scenari di esposizione
          e la loro interpretazione  alla luce   dei   parametri   di
          riferimento        rilevanti    (standards,    criteri   di
          accettabilita', ecc.).
            I. Paesaggio. Obiettivo della    caratterizzazione  della
          qualita' del paesaggio  con riferimento  sia  agli  aspetti
          storicotestimoniali    e culturali, sia agli aspetti legati
          alla percezione visiva, e' quello di  definire le    azioni
          di    disturbo esercitate   dal   progetto e   le modifiche
          introdotte in  rapporto  alIa  qualita' dell'ambiente.   La
          qualita'  del paesaggio e'  pertanto determinata attraverso
          le analisi concernenti:
            a)   il paesaggio    nei    suoi  dinamismi    spontanei,
          mediante  l'esame delle  componenti  naturali  cosi'   come
          definite  alle  precedenti componenti;
            b)    le attivita'   agricole,  residenziali, produttive,
          turistiche, ricreazionali, le presenze    infrastrutturali,
          le  loro  stratificazioni e   la   relativa  incidenza  sul
          grado  di  naturalita'  presente  nel sistema;
            c)  le  condizioni   naturali e umane che  hanno generato
          l'evoluzione del paesaggio;
            d)     lo     studio     strettamente       visivo      o
          culturalesemiologico    del  rapporto   tra   soggetto   ed
          ambiente,  nonche'  delle  radici   della trasformazione  e
          creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
               e) i piani paesistici e territoriali;
            f)  i  vincoli ambientali,  archeologici, architettonici,
          artistici e storici".