Art. 2.
Elenchi regionali e provinciali
dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, predispongono gli elenchi regionali o provinciali
dei propri prodotti agroalimentari tradizionali.
2. Negli elenchi di cui al comma 1 devono essere indicate, per ogni
prodotto, le seguenti informazioni:
a) nome del prodotto;
b) caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione,
conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi
locali, uniformi e costanti, anche raccolti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio;
c) materiali e attrezzature specifiche utilizzati per la
preparazione, il condizionamento o l'imballaggio dei prodotti;
d) descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e
stagionatura.
3. Le regioni e le province autonome inviano gli elenchi ed i
successivi aggiornamenti al Ministero per le politiche agricole che
provvede al loro inserimento nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 3.