Art. 3.
Elenco nazionale
dei prodotti agroalimentari tradizionali
1. E' istituito presso il Ministero per le politiche agricole
l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
2. L'elenco e' formato dai prodotti definiti tradizionali dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed inseriti
nei rispettivi elenchi.
3. Il Ministero per le politiche agricole cura la pubblicazione
annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale
ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, del citato decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e' il seguente:
"3. Spettano al Ministero i compiti di riconoscimento e
di sostegno delle unioni, delle associazioni nazionali
e degli organismi nazionali di certificazione; spettano,
altresi', i compiti relativi: agli accordi
interprofessionali di dimensione nazionale; alla
dichiarazione di eccezionali avversita'
atmosferiche; alla prevenzione e repressione delle
frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; alla raccolta,
elaborazione e diffusione di dati e informazioni a livello
nazionale, ai fini del sistema statistico nazionale e
del rispetto degli obblighi comunitari".