Art. 4.
Accesso alle deroghe
1. Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o
provinciali per i quali risulti necessario accedere alle deroghe
previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del
1998, le regioni e le province autonome inviano al Ministero per le
politiche agricole, per ciascun prodotto interessato, gli elementi
relativi alle procedure operative in grado di assicurare uno stato
soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di contatto e
dei locali nei quali si svolgono le attivita' produttive,
salvaguardando le caratteristiche di tipicita', salubrita' e
sicurezza del prodotto, in particolare per quanto attiene la
necessita' di preservare la flora specifica.
2. Il Ministero per le politiche agricole trasmette al Ministero
della sanita' ed al Ministero dell'industria, del commericio e
dell'artigianato la documentazione regionale di cui al comma 1, per
l'emissione del provvedimento di deroga in conformita' con le
disposizioni comunitarie concernenti l'igiene degli alimenti, ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del
1998.
3. Copia del provvedimento di deroga, di cui al comma 2, e'
trasmesso dal Ministero della sanita' al Ministero per le politiche
agricole, per la comunicazione alla regione o provincia autonoma
competente, nonche' per l'annotazione nell'elenco nazionale a margine
del prodotto interessato.
Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 8 settembre 1999
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 264
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
"2. Con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro per le politiche agricole e con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definite le deroghe, relative ai
''prodotti tradizionali'' di cui al comma 1, riguardanti
l'igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione
comunitaria".