Art. 2.
                         Comitato di gestione
  1.   Il   Fondo  opera   attraverso   un   comitato  di   gestione,
successivamente  denominato  comitato,  con  compiti  decisionali  di
intervento e di controllo, formato da:
  a) capo  del Dipartimento  del turismo  - membro  di diritto  - con
funzioni di presidente o in caso di impedimento da un dirigente dello
stesso Dipartimento;
  b)  un  rappresentante  del   Ministero  degli  affari  esteri  con
qualifica non inferiore a quella di consigliere d'ambasciata;
  c)  un funzionario  del Ministero  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di dirigente;
  d) un  funzionario del Ministero  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione  economica, con  qualifica non  inferiore a  quella di
dirigente.
  2. Per la validita' delle deliberazioni del comitato si richiede la
presenza di almeno tre componenti, e le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti;  in caso di parita' di  voti prevale quello
del Presidente.
  3. Nell'ipotesi  di cui all'articolo 1,  comma 2, lettere b)  e c),
ove  le circostanze  rendono necessario  un intervento  con carattere
d'urgenza, delibera il presidente salvo ratifica del comitato.
  4.  Per  ogni componente  effettivo  viene  nominato un  componente
supplente,  al  fine  di   garantire  l'operativita'  permanente  del
comitato  nonche' un  segretario  effettivo ed  uno supplente,  senza
diritto di voto, scelti tra i funzionari del Dipartimento del turismo
di livello non inferiore al settimo.
  5. I componenti del comitato  ed i segretari, nominati dal Ministro
proponente in materia di turismo, durano in carica tre anni e possono
essere  riconfermati  una sola  volta,  ad  eccezione del  membro  di
diritto.