Art. 3.
                  Funzioni del comitato di gestione
  1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera:
  a) su  ogni caso concreto  per il quale viene  chiesto l'intervento
del  Fondo stabilendo  tempi e  modalita' di  erogazione della  somma
concessa,  sulla   base  dell'attivita'  istruttoria   espletata  dal
Dipartimento del turismo;
  b) su ogni altra questione  relativa all'applicazione della legge e
del presente regolamento;
  c)  su eventuali  revoche degli  interventi gia'  effettuati e  non
utilizzati per lo  scopo per il quale il Fondo  era intervenuto e sui
relativi mezzi di rivalsa;
  d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto
in luogo del quale il Fondo e' intervenuto.
  2. Nelle ipotesi  di cui all'articolo 1, comma 2,  lettere b) e c),
spetta al comitato:
  a) espletare ogni attivita'  istruttoria, con la maggiore celerita'
possibile,  per  accertare  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni  necessarie per  l'intervento  del Fondo.  A  tal fine  il
comitato acquisisce,  a mezzo del rappresentante  del Ministero degli
affari esteri, una  breve relazione - trasmessa con  ogni mezzo anche
oralmente -  del fatto  denunciato riservandosi di  acquisire, quanto
prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima;
la   denuncia  dell'emergenza   puo'  provenire   da  ogni   soggetto
interessato;
  b) deliberare sulle determinazioni  da assumere, tenuto anche conto
della dotazione del Fondo;
  c) disporre le opportune  verifiche, da effettuarsi successivamente
alla liquidazione della somma da parte del Fondo.
  3. Gli organi chiamati a svolgere  gli adempimenti, di cui al comma
2, curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri
tali da assicurare la massima speditezza del procedimento.
  4. Il  termine massimo per  la conclusione del procedimento  di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), e' di tre giorni, salvo che
per circostanze  particolari, da  verificarsi di  volta in  volta, il
comitato stesso  non ritenga  necessario ed  indispensabile prorogare
detto termine.
  5. Il comitato si riunisce almeno  due volte l'anno e comunque ogni
qualvolta  se ne  ravvisa la  necessita'. La  mancata partecipazione,
senza giustificato  motivo, per due riunioni  consecutive costituisce
causa di decadenza dall'incarico.
  6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato
ha  riguardo  alle  esigenze  di   liquidita'  del  Fondo.  Le  somme
disponibili possono essere investite  esclusivamente in titoli emessi
o garantiti dallo Stato italiano.
  7.  Ove  situazioni  di  necessita' e  di  urgenza  non  consentono
l'utilizzo  della   disponibilita'  del  Fondo  nel   rispetto  delle
ordinarie  procedure   contabili,  il  comitato  puo'   ricorrere  al
finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito
convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.