Art. 3. Funzioni del comitato di gestione 1. Il comitato di gestione, di cui all'articolo 2, delibera: a) su ogni caso concreto per il quale viene chiesto l'intervento del Fondo stabilendo tempi e modalita' di erogazione della somma concessa, sulla base dell'attivita' istruttoria espletata dal Dipartimento del turismo; b) su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge e del presente regolamento; c) su eventuali revoche degli interventi gia' effettuati e non utilizzati per lo scopo per il quale il Fondo era intervenuto e sui relativi mezzi di rivalsa; d) sull'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto in luogo del quale il Fondo e' intervenuto. 2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), spetta al comitato: a) espletare ogni attivita' istruttoria, con la maggiore celerita' possibile, per accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'intervento del Fondo. A tal fine il comitato acquisisce, a mezzo del rappresentante del Ministero degli affari esteri, una breve relazione - trasmessa con ogni mezzo anche oralmente - del fatto denunciato riservandosi di acquisire, quanto prima, agli atti del comitato copia scritta della relazione medesima; la denuncia dell'emergenza puo' provenire da ogni soggetto interessato; b) deliberare sulle determinazioni da assumere, tenuto anche conto della dotazione del Fondo; c) disporre le opportune verifiche, da effettuarsi successivamente alla liquidazione della somma da parte del Fondo. 3. Gli organi chiamati a svolgere gli adempimenti, di cui al comma 2, curano che la rispettiva attivita' sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento. 4. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) e c), e' di tre giorni, salvo che per circostanze particolari, da verificarsi di volta in volta, il comitato stesso non ritenga necessario ed indispensabile prorogare detto termine. 5. Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessita'. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive costituisce causa di decadenza dall'incarico. 6. Nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, il comitato ha riguardo alle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano. 7. Ove situazioni di necessita' e di urgenza non consentono l'utilizzo della disponibilita' del Fondo nel rispetto delle ordinarie procedure contabili, il comitato puo' ricorrere al finanziamento di carattere straordinario presso l'istituto di credito convenzionato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.