Art. 4.
                Individuazione di strutture operative
  1. Il comitato  - nel caso di cui all'articolo  1, comma 2, lettera
b),  al fine  di assolvere  il  prioritario compito  di garantire  il
rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati
all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a:
  a) verificare  con i competenti organismi  diplomatici o consolari,
presenti nel  territorio, il ricorso all'utilizzazione  di vettori di
linea e  ove cio'  non fosse  possibile, all'individuazione  di altri
idonei mezzi di trasporto;
  b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia
civili che militari, dotate di mezzi necessari;
  c) individuare le compagnie di  trasporto sia nazionali che estere,
ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il testo   dell'art. 5 del decreto legislativo n.  111
          del 1995 e' il seguente:
            "Art.  5  (Consumatore).  -  1.   Ai  fini  del  presente
          decreto, consumatore e' l'acquirente, il cessionario di  un
          pacchetto   turistico   o  qualunque     persona  anche  da
          nominare, purche' soddisfi a  tutte le condizioni richieste
          per  la fruizione del servizio,  per conto della quale   il
          contraente   principale  si  impegna  ad  acquistare  senza
          remunerazione un pacchetto turistico".