Art. 4. Individuazione di strutture operative 1. Il comitato - nel caso di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), al fine di assolvere il prioritario compito di garantire il rientro nel territorio dello Stato dei consumatori, quali individuati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 111/1995 - provvede a: a) verificare con i competenti organismi diplomatici o consolari, presenti nel territorio, il ricorso all'utilizzazione di vettori di linea e ove cio' non fosse possibile, all'individuazione di altri idonei mezzi di trasporto; b) stabilire contatti con tutte le amministrazioni dello Stato, sia civili che militari, dotate di mezzi necessari; c) individuare le compagnie di trasporto sia nazionali che estere, ovvero altre strutture private, dotate dei mezzi necessari.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 111 del 1995 e' il seguente: "Art. 5 (Consumatore). - 1. Ai fini del presente decreto, consumatore e' l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico".