Art. 5. Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi di urgenza 1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista e' indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia. 2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, e' corredata da: a) contratto di viaggio in originale; b) copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzia di viaggio; c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.