Art. 5.
                  Domanda per l'intervento del Fondo
                      fuori dei casi di urgenza
  1. La domanda  per accedere alle erogazioni del  Fondo nazionale di
garanzia per il turista e'  indirizzata alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri  - Dipartimento  del turismo,  comitato di  gestione del
Fondo nazionale di garanzia.
  2. La domanda, da presentare entro tre mesi dalla data prevista per
la  conclusione  del viaggio,  al  fine  di  consentire al  Fondo  di
avvalersi del diritto di rivalsa, e' corredata da:
    a) contratto di viaggio in originale;
  b)  copia della  ricevuta  del versamento  della somma  corrisposta
all'agenzia di viaggio;
  c) ogni elemento atto a comprovare la mancata fruizione dei servizi
pattuiti.