Art. 6.
                   Contributo al Fondo di garanzia
  1. Il Fondo e' alimentato con  le modalita' di cui all'articolo 21,
comma 2,  del decreto legislativo  n. 111/1995 dalla quota  pari allo
0,5% sui  premi delle  polizze di  assicurazione obbligatoria  di cui
all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte.
  2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione
dell'entrata  del bilancio  dello Stato  per essere  riassegnate allo
stato di  previsione della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri -
Dipartimento del turismo.
  3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di
tesoreria   provinciale  dello   Stato,  sull'apposito   capitolo  di
bilancio,  la quota  dello 0,5%  di  cui al  comma 1,  entro i  primi
quindici giorni  del mese  successivo a  quello in  cui il  premio e'
stato  incassato,  e  nel  mese successivo  a  quello  di  versamento
trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo.
  4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione
trasmettono  al  Dipartimento  del turismo  un  elenco  riepilogativo
relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati:
  a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati
ai sensi  dell'articolo 20 del  decreto legislativo n.  111/1995 alla
stipula di  assicurazioni per il  risarcimento dei danni di  cui agli
articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995;
  b) ammontare  del premio complessivo,  al netto delle  tasse, della
polizza di  assicurazione e relativa  quota dello 0,5%  di competenza
del Fondo;
  c) data in cui e' stato  effettuato il versamento della quota dello
0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
  5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie
richiesti  direttamente  agli   organizzatori  e  venditori  verifica
l'esattezza  e  la  tempestivita'  dei  versamenti  effettuati  dalle
compagnie di  assicurazione alla  tesoreria provinciale  dello Stato,
nonche'   la   congruita'   dei  capitali   assicurati   da   ciascun
organizzatore e venditore, in  rapporto all'importanza dell'agente di
viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria
attivita' turistica.
 
           Note all'art. 6:
            -    Per   il testo   del   comma   2   dell'art.  21 del
          citato  decreto legislativo n. 111 del 1995 si  veda  nelle
          note alle premesse.
            -  Il  testo  dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111
          del 1995, e' il seguente:
            "Art.  20  (Assicurazione). -  1.  L'organizzatore  e  il
          venditore  devono  essere  coperti  dall'assicurazione  per
          la   responsabilita' civile verso  il  consumatore  per  il
          risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16.
            2.  E'  fatta  salva  la    facolta' di stipulare polizze
          assicurative di assistenza al turista".
            - Il testo dell'art. 15 del decreto  legislativo  n.  111
          del 1995, e' il seguente:
            "Art. 15  (Responsabilita' per danni  alla persona). - 1.
          Il  danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla
          inesatta  esecuzione  delle    prestazioni  che     formano
          oggetto  del    pacchetto turistico   e' risarcibile    nei
          limiti     delle     convenzioni    internazionali      che
          disciplinano  la  materia, di  cui  sono  parte l'Italia  o
          l'Unione  europea,  ed, in particolare, nei limiti previsti
          dalla convenzione di  Varsavia  del  12  ottobre  1929  sul
          trasporto  aereo  internazionale, resa esecutiva  con legge
          19 maggio  1932, n.  841, dalla  convenzione di  Berna  del
          25 febbraio 1961  sul trasporto ferroviario, resa esecutiva
          con  legge  2  marzo 1963, n.   806, e dalla convenzione di
          Bruxelles del 23 aprile 1970  (C.C.V.), resa esecutiva  con
          legge  27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di
          responsabilita'  dell'organizzatore  e  del venditore cosi'
          come recepite nell'ordinamento.
            2. Il  diritto al risarcimento del  danno si prescrive in
          tre anni dalla data del  rientro del viaggiatore nel  luogo
          di  partenza, salvo il   termine  di   diciotto  o   dodici
          mesi      per    quanto      attiene  all'inadempimento  di
          prestazioni  di  trasporto comprese nel pacchetto turistico
          per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.
            3.  E' nullo  ogni accordo   che stabilisca    limiti  di
          risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1".
            -  Il  testo  dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111
          del 1995, e' il seguente:
            "Art.  16  (Responsabilita'  per    danni   diversi    da
          quelli    alla  persona).    -   1.   Le   parti contraenti
          possono  convenire  in   forma scritta,   fatta salva    in
          ogni  caso  l'applicazione dell'art.  1341, secondo  comma,
          del   codice civile,   limitazioni  al    risarcimento  del
          danno,   diverso   dal   danno   alla   persona,  derivante
          dall'inadempimento  o  dalla  inesatta    esecuzione  delle
          prestazioni che  formano oggetto del pacchetto turistico.
            2.  La  limitazione di  cui al comma  1 non puo'  essere,
          a   pena  di  nullita',    comunque  inferiore    a  quanto
          previsto  dall'art.    13  della convenzione internazionale
          relativa  al  contratto  di  viaggio  (C.C.V.),  firmata  a
          Bruxelles  il 23 aprile  1970, resa esecutiva con  legge 29
          dicembre 1977, n. 1084.
            3. In assenza  di specifica pattuizione, il  risarcimento
          del danno e'  ammesso  nei  limiti  previsti  dall'art.  13
          della  convenzione internazionale relativa  al contratto di
          viaggio  (C.C.V.), firmata a Bruxelles il  23 aprile  1970,
          resa esecutiva  con legge   29 dicembre 1977,  n.  1084,  e
          dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
            4.  Il  diritto al risarcimento del danno si prescrive in
          un  anno  dal  rientro  del  viaggiatore  nel  luogo  della
          partenza".