Art. 6. Contributo al Fondo di garanzia 1. Il Fondo e' alimentato con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 111/1995 dalla quota pari allo 0,5% sui premi delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 20, comma 1, al netto delle imposte. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo. 3. Le compagnie di assicurazione versano alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sull'apposito capitolo di bilancio, la quota dello 0,5% di cui al comma 1, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui il premio e' stato incassato, e nel mese successivo a quello di versamento trasmettono le relative quietanze al Dipartimento del turismo. 4. Entro il 30 aprile di ciascun anno le compagnie di assicurazione trasmettono al Dipartimento del turismo un elenco riepilogativo relativo all'anno precedente, contenente i seguenti dati: a) dati identificativi dell'organizzatore e del venditore obbligati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 111/1995 alla stipula di assicurazioni per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto legislativo n. 111/1995; b) ammontare del premio complessivo, al netto delle tasse, della polizza di assicurazione e relativa quota dello 0,5% di competenza del Fondo; c) data in cui e' stato effettuato il versamento della quota dello 0,5% alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Il Dipartimento del turismo, anche avvalendosi di dati e notizie richiesti direttamente agli organizzatori e venditori verifica l'esattezza e la tempestivita' dei versamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione alla tesoreria provinciale dello Stato, nonche' la congruita' dei capitali assicurati da ciascun organizzatore e venditore, in rapporto all'importanza dell'agente di viaggio e al volume delle operazioni svolte nell'ambito della propria attivita' turistica.
Note all'art. 6: - Per il testo del comma 2 dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 111 del 1995 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995, e' il seguente: "Art. 20 (Assicurazione). - 1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 15 e 16. 2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista". - Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo n. 111 del 1995, e' il seguente: "Art. 15 (Responsabilita' per danni alla persona). - 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore cosi' come recepite nell'ordinamento. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile. 3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1". - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995, e' il seguente: "Art. 16 (Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona). - 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084. 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'art. 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile. 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza".