Art. 7.
                       Esecuzione dei pagamenti
  1.  Sulla  base  delle   deliberazioni  assunte  dal  comitato,  il
Dipartimento del  turismo esegue  i pagamenti  ai consumatori  e alle
strutture private  mediante ordinativi  di pagamento e  rimborsa alle
amministrazioni intervenute gli oneri dalle medesime sostenuti.