Art. 8.
                          Norma transitoria
  1. Entro  i primi quindici giorni  del mese successivo a  quello di
pubblicazione  del  presente  decreto nella  Gazzetta  Ufficiale,  le
compagnie  di  assicurazione  versano  le  quote  gia'  riscosse.  La
rendicontazione, separata  per ciascun anno solare  e redatta secondo
le indicazioni contenute nell'articolo 6,  comma 3, deve pervenire al
Dipartimento  del turismo  entro tre  mesi dalla  data di  entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Coloro  che ritengono  di avere diritto  al rimborso  del prezzo
versato a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'organizzatore o
del  venditore  possono,  nel  termine  di tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  del   presente  decreto,  produrre  domanda   a  norma
dell'articolo 5. Nello stesso termine sopra indicato vanno riprodotte
le  domande  gia' presentate,  nel  caso  in  cui non  rispondono  ai
requisiti di cui al citato articolo 5.
  Il  presente regolamento,  munito  del sigillo  dello Stato,  sara'
inserito  nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
   Roma, 23 luglio 1999
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999
  Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 249