Art. 10. 
                       Indagine epidemiologica 
  1.  Il  servizio  fitosanitario  regionale,   immediatamente   dopo
l'accertamento ufficiale di un focolaio primario su vegetali messi  a
dimora nei due anni prima in un territorio  precedentemente  indenne,
deve effettuare un'ispezione  presso  i  vivai  delle  ditte  da  cui
provengono le piante infette trovate nell'area o nel campo dichiarato
contaminato, estendendola anche  al  territorio  circostante  per  un
raggio di 2 km. 
  2.  Fino  al  termine  della  stagione  vegetativa   dell'anno   di
accertamento del  caso,  il  servizio  fitosanitario  regionale  deve
effettuare altre due ispezioni nonche' due  nell'anno  seguente,  nei
periodi maggioluglio e settembreottobre. Qualora i vivai della  ditta
si trovino in  altra  regione,  deve  essere  avvertito  il  servizio
fitosanitario regionale competente per territorio che effettuera'  le
dovute ispezioni. 
  3. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al  servizio
fitosanitario centrale i risultati della indagine epidemiologica. 
  4. Il servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio
deve rilevare le destinazioni delle altre  spedizioni  effettuate,  a
partire dal mese di settembre dell'anno precedente l'accertamento del
focolaio, dalle ditte di cui al primo comma, dandone comunicazione ai
servizi fitosanitari delle regioni di destinazione.