Art. 11. 
                        Detenzione di colture 
  1. E' vietata la  detenzione  e  la  manipolazione  di  colture  di
Erwinia amylovora. 
  2. Chiunque per mezzo  di  analisi  batteriologiche  effettuate  in
Italia od all'estero identifichi come Erwinia amylovora  un  batterio
associato a materiale vegetale  presente  o  prodotto  in  territorio
italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al
servizio fitosanitario  regionale  competente  che  provvedera'  alla
conferma (allegato I).