Art. 11. Detenzione di colture 1. E' vietata la detenzione e la manipolazione di colture di Erwinia amylovora. 2. Chiunque per mezzo di analisi batteriologiche effettuate in Italia od all'estero identifichi come Erwinia amylovora un batterio associato a materiale vegetale presente o prodotto in territorio italiano deve comunicare immediatamente l'avvenuta identificazione al servizio fitosanitario regionale competente che provvedera' alla conferma (allegato I).