Art. 12. 
                            D e r o g h e 
  1. Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve
le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle  disposizioni
dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi  scientifici,
nonche' lavori  di  selezione  varietale  purche'  tali  deroghe  non
compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio
di disseminazione dello stesso (allegato I). 
 
           Nota agli articoli 12 e 13:
            -    La  direttiva    77/93/CEE  del   Consiglio del   21
          dicembre  1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L  n.  26
          del 31 gennaio 1977.