Art. 12. D e r o g h e 1. Il servizio fitosanitario centrale puo' autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva 77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell'articolo 10 del presente decreto per prove o scopi scientifici, nonche' lavori di selezione varietale purche' tali deroghe non compromettano il controllo dell'organismo nocivo e non creino rischio di disseminazione dello stesso (allegato I).
Nota agli articoli 12 e 13: - La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella G.U.C.E. serie L n. 26 del 31 gennaio 1977.