Art. 15. 
                     Denuncia degli inadempienti 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del  codice  penale
e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative  per  gli
inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e  successive  modifiche,
citato nelle premesse e' abrogato. 
 
           Nota all'art. 15:
            -   Il D.M.  27 marzo  1996 recante:  "Lotta obbligatoria
          contro il colpo  di fuoco  batterico (Erwinia    amylovora)
          nel    territorio  della  Repubblica" e'   pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale    della  Repubblica  italiana  -  serie
          generale - n. 81 del 5 aprile 1996.