Art. 15. Denuncia degli inadempienti 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 500 del codice penale e' facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Il decreto ministeriale 27 marzo 1996, e successive modifiche, citato nelle premesse e' abrogato.
Nota all'art. 15: - Il D.M. 27 marzo 1996 recante: "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 1996.