Art. 2. 
                        Ispezioni sistematiche 
  1. I servizi fitosanitari regionali  devono  effettuare  ogni  anno
indagini sistematiche mirate ad accertare la  presenza  del  batterio
sulle specie di rosacee ospiti,  coltivate  e  spontanee  dei  generi
Amelanchier,  Chaenomeles  ,  Crataegus  ,  Cotoneaster  ,   Cydonia,
Eriobotrya , Malus,  Mespillus  ,  Pyracantha  ,  Pyrus  ,  Sorbus  e
Stranvaesia, con particolare attenzione ai vivai. 
  2. Le indagini devono consistere in ispezioni visive  delle  piante
ospiti, per accertare la presenza dei sintomi di colpo di  fuoco,  e,
se del caso,  in  appropriate  analisi  batteriologiche  conformi  ai
metodi specificati nell'allegato I. 
  3. Le ispezioni ufficiali devono essere effettuate, oltre  che  nei
punti della rete di  monitoraggio  descritta  nell'allegato  II,  nei
vivai, nei frutteti, nei giardini, nei parchi pubblici  e  privati  e
tra la flora spontanea. 
  4. I risultati  di  dette  indagini  devono  essere  comunicati  al
Servizio fitosanitario centrale entro il 30 dicembre di ogni anno. 
  5. Gli allegati I e II di cui ai precedenti commi 2 e  3,  potranno
essere  modificati  ed  integrati  dal  Ministero  per  le  politiche
agricole con apposito provvedimento.