Art. 3. 
                      Denuncia dei casi sospetti 
  1. E' fatto obbligo a chiunque denunciare  ogni  caso  sospetto  di
colpo di fuoco al Servizio fitosanitario regionale che provvedera' ad
effettuare ispezioni  visive  ed  eventuali  analisi  batteriologiche
ufficiali. 
  2. Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza  dei
sintomi e della pericolosita' del colpo di fuoco sulle pomacee. 
  3. In attesa di conferma  o  smentita  di  ogni  caso  sospetto  il
Servizio  fitosanitario  regionale  al   fine   di   scongiurare   la
disseminazione  di  Erwinia   amylovora   puo'   attuare   interventi
cautelativi, commisurati al rischio stimato, incluso  il  divieto  di
trasportare in altro luogo materiali vegetali, contenitori,  utensili
e macchine dalla azienda, dal vivaio o dall'area in cui si  e'  avuta
la manifestazione sospetta. La pianta o  le  piante  sospette  devono
essere contrassegnate, con divieto di contatto e rimozione.