Art. 4. Accertamento ufficiale di un caso 1. Qualora le analisi batteriologiche ufficiali confermino la presenza di Erwinia amylovora in un campione di materiale vegetale, il Servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminata l'area od il campo da cui e' stato raccolto il campione e provvedere a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente infetta. In caso di infezioni o focolai primari in zona precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e distruggere, in considerazione del rischio fitosanitario, anche le piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente infette fino ad un raggio di 10 metri. 2. In caso di vivai, il Servizio fitosanitario regionale puo' disporre l'estirpazione e la distruzione delle piante ospiti asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri. 3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresi' istituire una zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnicoamministrativa per conoscere l'origine delle piante infette e denunciare immediatamente ogni caso accertato di colpo di fuoco al Servizio fitosanitario centrale.