Art. 4. 
                  Accertamento ufficiale di un caso 
  1. Qualora  le  analisi  batteriologiche  ufficiali  confermino  la
presenza di Erwinia amylovora in un campione di  materiale  vegetale,
il  Servizio  fitosanitario  regionale  deve  dichiarare  contaminata
l'area od il campo da cui e' stato raccolto il campione e  provvedere
a far estirpare e distruggere immediatamente ogni pianta visibilmente
infetta.  In  caso  di  infezioni   o   focolai   primari   in   zona
precedentemente indenne i servizi fitosanitari devono far estirpare e
distruggere, in considerazione del rischio  fitosanitario,  anche  le
piante ospiti asintomatiche attorno alle piante visibilmente  infette
fino ad un raggio di 10 metri. 
  2. In caso di  vivai,  il  Servizio  fitosanitario  regionale  puo'
disporre  l'estirpazione  e  la  distruzione  delle   piante   ospiti
asintomatiche per un raggio superiore a 10 metri. 
  3. Il servizio fitosanitario regionale deve altresi' istituire  una
zona di sicurezza, effettuare una indagine tecnicoamministrativa  per
conoscere l'origine delle piante infette e denunciare  immediatamente
ogni caso accertato di  colpo  di  fuoco  al  Servizio  fitosanitario
centrale.