Art. 5. Zona di sicurezza 1. La zona di sicurezza, comprendente un'area di almeno 3,5 km(elevato a)2 (elevato a) (raggio di almeno 1 km) attorno al punto del focolaio accertato, deve essere ispezionata con cura e frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi di colpo di fuoco nel resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento e per quella successiva; alla terza stagione vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza puo' essere tolta se non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve essere ispezionata due volte all'anno nei periodi di giugnoluglio e settembreottobre. 2. La scoperta di altri casi di colpo di fuoco in una zona di sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno 1 km di raggio dal punto di accertamento.