Art. 5. 
                          Zona di sicurezza 
  1. La  zona  di  sicurezza,  comprendente  un'area  di  almeno  3,5
km(elevato a)2 (elevato a) (raggio di almeno 1 km) attorno  al  punto
del  focolaio  accertato,  deve  essere  ispezionata   con   cura   e
frequentemente per accertare la presenza di sintomi visivi  di  colpo
di fuoco nel resto della  stagione  vegetativa  in  cui  e'  avvenuto
l'accertamento  e  per  quella  successiva;   alla   terza   stagione
vegetativa dalla scoperta, la zona di sicurezza puo' essere tolta  se
non siano stati accertati ulteriori casi; la stessa area deve  essere
ispezionata  due  volte  all'anno  nei  periodi  di  giugnoluglio   e
settembreottobre. 
  2. La scoperta di altri casi di colpo  di  fuoco  in  una  zona  di
sicurezza deve comportare l'allargamento della stessa zona per almeno
1 km di raggio dal punto di accertamento.