Art. 6. Trattamento del focolaio 1. Il Servizio fitosanitario regionale deve ispezionare, per il resto della stagione vegetativa in cui e' avvenuto l'accertamento, tutte le piante ospiti dell'area o del campo dichiarato contaminato, controllando anche frequentemente le aree limitrofe. 2. Ogni pianta o parte di pianta con sintomi sospetti di colpo di fuoco deve essere immediatamente estirpata od asportata e distrutta, senza la necessita' di analisi batteriologiche di conferma. L'asportazione di parti sintomatiche di fusto deve essere effettuata con taglio ad almeno cinquanta cm dal limite prossimale visibile della lesione. 3. I servizi fitosanitari regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione.