Art. 7. 
                          Trasporti vietati 
  1.  Per  i  12  mesi  successivi  alla  scoperta  dell'ultimo  caso
accertato e' vietato trasportare fuori  dalla  zona  di  sicurezza  o
mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia  amylovora  o  loro  parti
senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. 
  2.  Per  i  12  mesi  successivi  alla  scoperta  dell'ultimo  caso
accertato  e'  vietato  trasportare  fuori  dall'area  o  dal   campo
dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia
amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza  preventiva
autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. 
  3. In deroga al primo comma, il  servizio  fitosanitario  regionale
puo' autorizzare la commercializzazione di piante ospiti  di  Erwinia
amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea  o
verso Paesi terzi.