Art. 7. Trasporti vietati 1. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dalla zona di sicurezza o mettervi a dimora piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. 2. Per i 12 mesi successivi alla scoperta dell'ultimo caso accertato e' vietato trasportare fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di Erwinia amylovora (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale. 3. In deroga al primo comma, il servizio fitosanitario regionale puo' autorizzare la commercializzazione di piante ospiti di Erwinia amylovora o loro parti verso zone non protette dell'Unione europea o verso Paesi terzi.