Art. 8. 
                        Movimentazione alveari 
  1. E' vietato lo spostamento di alveari, nei periodi a rischio,  da
aree o campi contaminati verso aree indenni. 
  2. I servizi fitosanitari regionali  determineranno  annualmente  i
periodi a rischio e le aree interessate al divieto di movimentazione.