Art. 9. Distruzione dalle piante infette 1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario o del conduttore sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto di estirpazione delle piante infette o in area limitrofa, e bruciate fino all'incenerimento. 2. Le piante infette o loro parti non possono essere trasportate fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato. 3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.