Art. 9. 
                   Distruzione dalle piante infette 
  1. L'estirpazione di piante, l'asportazione di parti di piante e la
loro distruzione devono essere effettuate a spese del proprietario  o
del  conduttore  sotto  il  controllo  del   servizio   fitosanitario
regionale. Le parti di piante devono essere accatastate nel punto  di
estirpazione delle piante infette o in  area  limitrofa,  e  bruciate
fino all'incenerimento. 
  2. Le piante infette o loro parti non  possono  essere  trasportate
fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato. 
  3. Al termine delle operazioni tutti gli strumenti di taglio devono
essere sterilizzati in loco per via chimica o fisica.