Art. 10. (Disposizioni in materia di profilassi) 1. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e di altri trattamenti vaccinali". 2. All'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "e di altri trattamenti vaccinali".
Nota all'art. 10: - L'articolo 14, primo comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ), nel testo modificato dalla presente "Art. 14. (Omissis). Esso e' tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.". - L'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nel testo modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 38. (Profilassi del personale). 1. Il personale di cui all'articolo 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorita' sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.".