Art. 13.
  (Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e
                  agli enti di promozione sociale)
   1.  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande relative ai
contributi  di  cui  alla  legge  19  novembre  1987,  n.  476,  come
modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e' prorogato, per il
solo anno 1999, al 31 agosto.
   2.  All'articolo  3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n.
438,  le  parole: "1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"2000, 2001 e 2002".
 
          Nota all'art. 13:
                    - La legge 19 novembre 1987, n. 476, reca: "Nuova
          disciplina   del  sostegno  alle  attivita'  di  promozione
          sociale e contributi alle associazioni combattentistiche".