Art. 13. (Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale) 1. Il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e' prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto. 2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, le parole: "1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "2000, 2001 e 2002".
Nota all'art. 13: - La legge 19 novembre 1987, n. 476, reca: "Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche".