Art. 14. 
     (Confezioni di specialita' medicinali in carattere Braille) 
   1. Fermo  restando  l'obbligo  per  le  aziende  farmaceutiche  di
mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio  1998,  confezioni  di
specialita' medicinali conformi al disposto  dell'articolo  1,  comma
31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito  fino  al  31
dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento
privo delle indicazioni in caratteri Braille. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
                               CIAMPI 
                                  D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
 
          Nota all'art. 14:
                    - L'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  (Misure  di razionalizzazione della finanza
          pubblica), e' il seguente:
                    "Art. 1. (Misure in materia di sanita' , pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza).  (Omissis).
                    31.  Sulle  confezioni   esterne   dei   prodotti
          farmaceutici  collocati nella classe a) di cui all'articolo
          8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  devono
          essere   riportati   in   caratteri  "Braille",  in  quanto
          compatibili con la dimensione  della  confezione,  il  nome
          commerciale  del prodotto e un eventuale segnale di allarme
          che richiami l'attenzione del paziente sulla  esistenza  di
          particolari  condizioni  d'uso. La presente disposizione si
          applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1›
          gennaio 1998".