Art. 14. (Confezioni di specialita' medicinali in carattere Braille) 1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1 gennaio 1998, confezioni di specialita' medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri Braille. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 14: - L'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 1. (Misure in materia di sanita' , pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). (Omissis). 31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri "Braille", in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1 gennaio 1998".