Art. 2. (Acque di balneazione) 1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e' sostituita dalla seguente: "b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione e' portata a conoscenza del Ministero della sanita' e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonche' delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;".
Nota all'art. 2: - L'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione), e' il seguente: "Art. 4. (Omissis) b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovra' essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;) .