Art. 2.
                       (Acque di balneazione)
   1.  La  lettera b) del primo comma dell'articolo 4 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  1982, n. 470, e' sostituita
dalla seguente:
   "b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base
dei  risultati  delle  analisi e delle eventuali ispezioni effettuate
durante  il  periodo  di  campionamento relativo all'anno precedente.
Tale  individuazione  e'  portata  a  conoscenza  del Ministero della
sanita'  e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno
al  quale  si  riferiscono  i  risultati delle analisi, nonche' delle
amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio
della stagione balneare;".
 
          Nota  all'art. 2:
                    - L'articolo 4, comma 1, lettera b)  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  1982, n. 470
          (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160  relativa  alla
          qualita' delle acque di balneazione), e' il seguente:
                    "Art. 4. (Omissis)
                    b)  la  individuazione  delle  zone  idonee  alla
          balneazione sulla base dei risultati delle analisi e  delle
          eventuali   ispezioni  effettuate  durante  il  periodo  di
          campionamento   relativo    all'anno    precedente.    Tale
          individuazione  dovra'  essere  portata  a conoscenza delle
          amministrazioni comunali interessate almeno un  mese  prima
          dell'inizio della stagione balneare;) .