Art. 3.
(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per
   gli   indennizzi   ai   soggetti   danneggiati   da  vaccinazioni,
   trasfusioni   ed  emoderivati  e  per  la  proroga  del  programma
   cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori)
   1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalita' di prevenzione e
cura  della  fibrosi  cistica  di cui alla legge 23 dicembre 1993, n.
548,  e'  autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente  il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a
destinazione  vincolata  da  ripartire  tra  le  regioni in base alle
disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del
1993.  A  tal  fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e'
integrato  in  misura  pari  a  lire  8.500.000.000 annue a decorrere
dall'anno 1999.
   2.  Il  primo  periodo  del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25
luglio 1997, n. 238, e' soppresso.
   3.  L'indennizzo  di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25
febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a
coloro  che  si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non
obbligatoria  nel  periodo  di  vigenza  della  legge 30 luglio 1959,
n.695.  I  soggetti  danneggiati  devono  presentare  la domanda alla
azienda   unita'   sanitaria  locale  competente,  entro  il  termine
perentorio  di  quattro  anni  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge.
   4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma
3  dell'articolo  1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le
relative domande alla azienda unita' sanitaria locale competente.
   5.  Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia
e  gli  Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge
30  ottobre  1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge
29   dicembre   1987,  n.  531,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire
4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
   6.  Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno
2000  ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri
derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a
lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonche' agli oneri
derivanti  dall'applicazione  del  comma 5, pari a lire 4.000.000.000
per  ciascuno  degli  anni  1999,  2000  e 2001, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per  l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000
per  l'anno  1999,  a  lire  48.300.000.000  per l'anno 2000 e a lire
48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero
della sanita'.
   7.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 3:
                   - L'articolo 10, comma 4, della legge 23  dicembre
          1993,  n.  548  (Disposizioni  per la prevenzione e la cura
          della fibrosi cistica), e' il seguente:
                   "Art.   10.   (Entrata   in   vigore  e  copertura
          finanziaria). (Omissis).
                   4. I finanziamenti sono  ripartiti  in  base  alla
          consistenza  numerica  dei pazienti assistiti nelle singole
          regioni,   alla   popolazione   residente,   nonche'   alle
          documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto
          delle attivita' specifiche di prevenzione e, dove attuata e
          attuabile, di ricerca.".
                   -  Il  primo  periodo  del comma 8 dell'articolo 1
          della  legge  25  luglio  1997,  n.    238  (Modifiche   ed
          integrazioni  alla  L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia
          di  indennizzi  ai  soggetti  danneggiati  da  vaccinazioni
          obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) era il seguente:
                   "Art. 1. (Omissis).
                   8.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,
          6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997.".
                   - L'articolo 1, comma 1, della legge  25  febbraio
          1992,  n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
          da  complicanze  di   tipo   irreversibile   a   causa   di
          vaccinazioni  obbligatorie,  trasfusioni e somministrazione
          di emoderivati), e' il seguente:
                   "Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di
          vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di  una
          autorita'  sanitaria  italiana, lesioni o infermita', dalle
          quali  sia  derivata  una  menomazione   permanente   della
          integrita'  psico-fisica,  ha  diritto  ad un indennizzo da
          parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti
          dalla presente legge.
                   -   La  legge  30  luglio  1959,  n.  695  recante
          provvedimenti  per  rendere   integrale   la   vaccinazione
          antipoliomielitica  e' stata abrogata dall'articolo 5 della
          legge  4  febbraio  1966,  n  51   (Obbligatorieta'   della
          vaccinazione antipoliomielitica).
                   -  L'articolo  1,  comma  3, della citata legge n.
          238/97, e' il seguente:
                   "Art. 1. - (Omissis).
                   3. Qualora a  causa  delle  vaccinazioni  o  delle
          patologie  previste  dalla  legge 25 febbraio 1992, n. 210,
          sia derivata la morte, l'avente  diritto  puo'  optare  fra
          l'assegno  reversibile  di  cui al comma 1 e un assegno una
          tantum di lire 150 milioni. Ai fini della  presente  legge,
          sono  considerati  aventi  diritto, nell'ordine, i seguenti
          soggetti: il coniuge,  i  figli,  i  genitori,  i  fratelli
          minorenni,  i  fratelli  maggiorenni.  I benefici di cui al
          presente comma spettano anche nel caso in  cui  il  reddito
          della    persona    deceduta    non   rappresenti   l'unico
          sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali e' stato
          gia' corrisposto l'assegno una tantum nella misura di  lire
          50  milioni  spetta,  a  domanda,  da  presentare  entro il
          termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di  lire  100
          milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione
          monetaria.".
                    - L'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987,
          n.   443   (Disposizioni   urgenti  in  materia  sanitaria,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          1987, n. 531, e' il seguente:
                    "Art.  5. - 1. A modifica dell'articolo 17, primo
          comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,  limitatamente
          all'esercizio  1987,  la  quota  riservata alle attivita' a
          destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla
          lettera  a),  e'  rideterminata  in  complessive  lire  500
          miliardi.
                    2.  E autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni
          per il quinquennio 1987-1991, da ripartire  in  ragione  di
          lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per
          ciascuno  degli  anni  dal  1988 al 1991, per l'attuazione,
          nell'ambito delle ricerche sperimentali  e  cliniche  sulle
          neoplasie,  di  un  programma  cooperativo  italo-americano
          sulla terapia dei tumori
                    3. Il coordinamento del programma e' affidato  al
          Ministro  della  sanita' che si avvale, per la gestione dei
          fondi  di  cui  al  comma  2,  delle   modalita'   previste
          dall'articolo  2  della  legge  7  agosto  1973, n. 519; il
          Ministro  della  sanita'  tiene  conto   delle   iniziative
          esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di
          sanita' e della collaborazione dell'istituto "Regina Elena"
          per  lo  studio  e  la  cura  dei  tumori,  degli  Istituti
          nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di
          Napoli, di altri istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico    di    diritto   pubblico,   degli   istituti
          universitari e di ricerca  italiani,  del  National  Cancer
          Institute  dei  National  Institutes  of Health di Bethesda
          negli  Stati  Uniti  d'America,   nonche'   del   Consiglio
          nazionale delle ricerche.
                    4.  A  carico  dei  fondi di cui al comma 2 grava
          ogni spesa occorrente per l'attuazione  del  programma  ivi
          comprese  le spese relative all'acquisto di apparecchiature
          e materiali di consumo, alla  collaborazione  di  personale
          estraneo    agli    istituti    addetti    alle   ricerche,
          all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero  anche
          del personale di ruolo di detti istituti.
                    5.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del
          programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987  ed  a
          lire  4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando
          lo specifico accantonamento "Programma  cooperativo  italo-
          americano sulla terapia dei tumori". Il Ministro del tesoro
          e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio.
                    6. I fondi destinati  all'Istituto  superiore  di
          sanita'  per  la  lotta  alla  sindrome da immunodeficienza
          acquisita e per altre iniziative di  studio  e  di  ricerca
          disposte  dal  Ministro  della  sanita',  con riferimento a
          problemi   socio-sanitari   di   interesse  generale  e  di
          particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto  medesimo
          con le modalita' previste dall'art. 2, L. 7 agosto 1973, n.
          519.  I relativi programmi di attivita' sono predisposti da
          apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati  con
          decreto  del  Ministro della sanita'. Parimenti con decreto
          del Ministro della sanita'  sono  approvati  gli  anzidetti
          programmi.
                    7.   Le   unita'   sanitarie   locali  assicurano
          l'esecuzione  dei  test   sierologici   per   la   diagnosi
          dell'infezione   HTLV/III-LAV   sulle   unita'   di  sangue
          raccolte,  destinando  alla  trasfusione  diretta  o   alla
          produzione  di  emoderivati  e  di plasmaderivati le unita'
          risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni
          si applicano per l'impiego  di  unita'  di  sangue  e  suoi
          derivati,    anche   di   origine   placentare,   importate
          dall'estero. Con decreto del Ministro della sanita' vengono
          indicate le norme di carattere tecnico e le  modalita'  per
          l'esecuzione del predetto test.
                    8.  (Comma  soppresso dalla legge di conversione,
          n.d.r.).
                    9. La riduzione prevista dall'articolo  26  della
          legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  non  si  applica  alla
          retribuzione corrisposta, ai sensi  dell'articolo  2  della
          legge  13  luglio  1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio
          sangue  per  trasfusioni  dirette   e   indirette   o   per
          l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
                    10.  A  modifica dell'articolo 25, secondo comma,
          della  legge  27  dicembre  1983,  n.  730,   limitatamente
          all'esercizio   1987,   tutte   le   somme,  effettivamente
          introitate dalle unita'  sanitarie  locali  o  alle  stesse
          trasferite  ai  sensi  della  lettera  b)  del  primo comma
          dell'articolo 69 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          possono  essere utilizzate per il 50 per cento per spese di
          investimento e per il 50  per  cento  per  spese  di  parte
          corrente  con  utilizzou' prioritario per l'aggiornamento e
          la riqualificazione del personale.
                    11.  II  Ministro  della  sanita',  con   proprio
          decreto,  dispone,  caso per caso, che stituto superiore di
          sanita' trasferisca ad enti ed  istituti  di  ricerca,  che
          collaborino    alle    attivita'   attinenti   ai   compiti
          dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della  legge  7  agosto
          1973,  n.  519, e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese  di  cui
          al  quarto  comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n.
          519,  con  esclusione  di   compensi   o   retribuzioni   a
          ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati
          alle  ricerche.  E  fatto obbligo agli istituti ed enti che
          abbiano ricevuto finanziamenti di  presentare  all'Istituto
          superiore di sanita' il rendiconto annuale della gestione e
          quello   finale   dei   programmi   svolti,   che   saranno
          assoggettati ai controlli previsti."