Art. 4.
         (Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali)
   1. Fatte salve le facolta' di intervento in materia di particolari
revisioni  di medicinali derivanti da specifici dubbi circa qualita',
efficacia  o  sicurezza,  la Commissione unica del farmaco elabora un
periodico  programma  di  revisione  per verificare l'adeguatezza dei
dati  di  efficacia terapeutica disponibili relativamente a specifici
medicinali registrati da piu' di dieci anni.
   2.  I programmi di revisione di cui al comma 1 sono approvati ogni
due  anni  con  decreto  del  Ministro  della  sanita' nel quale sono
individuati,  in  modo  motivato,  i  principi attivi, le specialita'
medicinali e le indicazioni oggetto della revisione.
   3. Sono inclusi nel programma di revisione di cui al comma 1:
   a)   tutte   le   eventuali  modifiche  delle  autorizzazioni  dei
medicinali in revisioni intervenute fino all'inizio della procedura;
   b)  tutti  i  medicinali  a  base  dello stesso principio attivo e
autorizzati  per le stesse indicazioni fino alla data di inizio della
revisione.
   4.  Le  aziende  titolari  delle  registrazioni  in revisione sono
tenute  a  fornire  al Ministero della sanita', entro e non oltre 180
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui  al  comma  2,  ogni  ulteriore  elemento  ritenuto  utile per la
revisione.
   5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  i programmi di
revisione  di  cui  al  comma  1  sono  conclusi  entro il biennio di
adozione  con  la  conferma  delle  registrazioni o con l'avvio della
procedura di revoca ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
   6.  Nei  casi  individuati dalla Commissione unica del farmaco, il
Ministero  della  sanita'  provvede  a  chiedere all'azienda titolare
della  registrazione  di  fornire, entro tempi determinati, ulteriori
dati  necessari  per dimostrare l'efficacia del medicinale, lasciando
in  commercio  la  specialita' medicinale fino al completamento della
revisione. Qualora l'azienda non manifesti, entro trenta giorni dalla
richiesta  ministeriale,  l'intento  di  sostenere  la conferma della
specialita'  soggetta  a  revisione,  la  revisione  si  interrompe e
l'autorizzazione  decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre
anni dalla data della citata richiesta. Qualora, invece, l'azienda si
impegni  entro  il  termine  temporale  indicato  ad  effettuare  gli
ulteriori  studi  richiesti,  la  revisione  viene  sospesa fino alla
scadenza  del  termine  indicato  per il completamento degli studi in
questione.
   7.  A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero
della  sanita'  si  astiene,  fatte  salve le diverse decisioni della
Commissione  unica  del  farmaco  per  motivi  urgenti  di  carattere
sanitario, dal rilasciare modifiche delle autorizzazioni in revisione
e  nuove  autorizzazioni  per medicinali a base dei principi attivi e
con le indicazioni in revisione.
   8. I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono
sospesi  e  rimodulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge in conformita' alle prescrizioni di cui
al  presente articolo, con la previsione, in ogni caso, di un periodo
di  diciotto  mesi  per lo svolgimento o il completamento degli studi
clinici diretti alla dimostrazione dell'efficacia dei medicinali.
   9. Sulle sperimentazioni cliniche effettuate in applicazione della
disciplina del presente articolo i comitati etici esprimono il parere
di   competenza   entro   trenta  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta.   Le  aziende  farmaceutiche  possono  accordarsi  per  la
presentazione  di  un unico studio clinico per piu' medicinali a base
degli stessi principi attivi.
 
          Nota all'art. 4:
                      - L'articolo  14  del  decreto  legislativo  29
          maggio  1991,  n.  178  (Recepimento  delle direttive della
          Comunita'  economica  europea  in  materia  di  specialita'
          medicinali),  nel  testo  modificato  dall'articolo  1  del
          decreto legislativo  18  febbraio  1997,  n.    44,  e'  il
          seguente:
                    "Art.      14.      (Sospensione     e     revoca
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio; divieto di
          vendita e sequestro di specialita' medicinali)
                    1. L'autorizzazione alla immissione in  commercio
          di una specialita' medicinale puo' essere revocata.
                    2.  La  revoca, che comporta il definitivo ritiro
          dal commercio della  specialita'  medicinale,  e'  disposta
          quando:
                    a) le informazioni fornite a norma del precedente
          art. 8 sono erronee;
                    b) la specialita' medicinale risulta nociva nelle
          normali condizioni di impiego;
                    d)   la   specialita'   non  ha  la  composizione
          qualitativa e quantitativa dichiarata;
                    e) non sono stati eseguiti controlli sul prodotto
          finito, o  sui  componenti,  o  su  prodotti  intermedi  di
          fabbricazione,  o il titolare dell'autorizzazione non prova
          l'avvenuta  esecuzione  dei  controlli  stessi   ai   sensi
          dell'art.  3, o omette di apportare al metodo di analisi le
          modifiche necessarie per un  controllo  piu'  sicuro  della
          specialita'   medicinale,   alla   luce  dell'aggiornamento
          tecnico e del progresso  scientifico  tenendo  conto  della
          necessita'  di  adottare  metodi  scientifici  generalmente
          accettati.
                    3. La revoca e' disposta previa contestazione dei
          fatti al  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio,  il  quale  ha facolta' di presentare le proprie
          osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione,
          entro  quindici  giorni  dalla  contestazione  stessa.   Il
          provvedimento   e'   adottato  dal  Ministero,  sentito  il
          Consiglio superiore di sanita'.
                    4. Qualora, nei casi previsti dal  comma  2,  sia
          opportuno     acquisire     ulteriori     elementi    sulle
          caratteristiche del medicinale, il Ministro  della  sanita'
          puo'   sospendere  l'autorizzazione.  La  sospensione  puo'
          essere altresi' disposta in caso di lievi irregolarita'  di
          cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di tempo. La
          sospensione  comporta,  comunque, il divieto di vendita per
          tutto il tempo della sua durata.
                    5. Il Ministero della sanita' puo'  inoltre,  con
          provvedimento  motivato, vietare la vendita e, se del caso,
          l'utilizzazione, nonche' disporre il ritiro  dal  commercio
          di  specialita'  medicinali,  anche limitatamente a singoli
          lotti,  quando  sia  accertata  l'esistenza  di  una  delle
          condizioni di cui alle lettere b), c) e  d)  del  comma  2,
          ovvero risulti che non sono stati
           i  controlli  sul  prodotto finito, o sui componenti e sui
          prodotti intermedi della  fabbricazione,  o  che  non  sono
          stati  osservati  gli  obblighi  e  le  condizioni  imposti
          all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla produzione o
          successivamente. Il Ministero  della  sanita'  ha  altresi'
          facolta'   di   disporre  il  sequestro  della  specialita'
          medicinale quando sussistano elementi per ritenere che solo
          la sottrazione della materiale disponibilita' del  prodotto
          possa assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
                    6.  Le modificazioni delle specialita' medicinali
          non  preventivamente  autorizzate  comportano   la   revoca
          dell'autorizzazione,  se  le  modificazioni  attengono alle
          indicazioni apposte  sui  recipienti  e  sulle  confezioni,
          nonche'  sui  fogli  illustrativi,  la  revoca  e' disposta
          quando  e'  trascorso  inutilmente  il   termine   indicato
          nell'apposita diffida inviata all'interessato.
                    7.  Con  il  decreto che dispone, su rinuncia del
          titolare, la revoca dell'autorizzazione  all'immissione  in
          commercio  di  una specialita' medicinale o che dispone una
          modifica  di  detta  autorizzazione,  il  Ministero   della
          sanita',  quando  a  cio'  non  ostino  motivi  di  sanita'
          pubblica, concede un termine per il  ritiro  dal  commercio
          della  specialita' medicinale oggetto di revoca o modifica.
          In caso  di  modifiche  approvate  ai  sensi  dell'articolo
          12-bis,  comma  4,  e' concesso lo smaltimento delle scorte
          della specialita' medicinale  oggetto  di  modifica,  fatta
          salva  diversa  determinazione  del Ministero della sanita'
          per esigenza di tutela della sanita' pubblica.
                    8. I decreti  di  sospensione,  di  revoca  o  di
          modifica  dell'autorizzazione all'immissione in commercio e
          i provvedimenti di cui  al  comma  5  sono  pubblicati  per
          estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
          entro  tre  giorni dall'emanazione.  Gli stessi decreti, ad
          eccezione di quelli che dispongono la revoca  su  rinuncia,
          sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.".