Art. 4. (Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali) 1. Fatte salve le facolta' di intervento in materia di particolari revisioni di medicinali derivanti da specifici dubbi circa qualita', efficacia o sicurezza, la Commissione unica del farmaco elabora un periodico programma di revisione per verificare l'adeguatezza dei dati di efficacia terapeutica disponibili relativamente a specifici medicinali registrati da piu' di dieci anni. 2. I programmi di revisione di cui al comma 1 sono approvati ogni due anni con decreto del Ministro della sanita' nel quale sono individuati, in modo motivato, i principi attivi, le specialita' medicinali e le indicazioni oggetto della revisione. 3. Sono inclusi nel programma di revisione di cui al comma 1: a) tutte le eventuali modifiche delle autorizzazioni dei medicinali in revisioni intervenute fino all'inizio della procedura; b) tutti i medicinali a base dello stesso principio attivo e autorizzati per le stesse indicazioni fino alla data di inizio della revisione. 4. Le aziende titolari delle registrazioni in revisione sono tenute a fornire al Ministero della sanita', entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, ogni ulteriore elemento ritenuto utile per la revisione. 5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i programmi di revisione di cui al comma 1 sono conclusi entro il biennio di adozione con la conferma delle registrazioni o con l'avvio della procedura di revoca ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni. 6. Nei casi individuati dalla Commissione unica del farmaco, il Ministero della sanita' provvede a chiedere all'azienda titolare della registrazione di fornire, entro tempi determinati, ulteriori dati necessari per dimostrare l'efficacia del medicinale, lasciando in commercio la specialita' medicinale fino al completamento della revisione. Qualora l'azienda non manifesti, entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale, l'intento di sostenere la conferma della specialita' soggetta a revisione, la revisione si interrompe e l'autorizzazione decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre anni dalla data della citata richiesta. Qualora, invece, l'azienda si impegni entro il termine temporale indicato ad effettuare gli ulteriori studi richiesti, la revisione viene sospesa fino alla scadenza del termine indicato per il completamento degli studi in questione. 7. A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero della sanita' si astiene, fatte salve le diverse decisioni della Commissione unica del farmaco per motivi urgenti di carattere sanitario, dal rilasciare modifiche delle autorizzazioni in revisione e nuove autorizzazioni per medicinali a base dei principi attivi e con le indicazioni in revisione. 8. I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono sospesi e rimodulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformita' alle prescrizioni di cui al presente articolo, con la previsione, in ogni caso, di un periodo di diciotto mesi per lo svolgimento o il completamento degli studi clinici diretti alla dimostrazione dell'efficacia dei medicinali. 9. Sulle sperimentazioni cliniche effettuate in applicazione della disciplina del presente articolo i comitati etici esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Le aziende farmaceutiche possono accordarsi per la presentazione di un unico studio clinico per piu' medicinali a base degli stessi principi attivi.
Nota all'art. 4: - L'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (Recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali), nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' il seguente: "Art. 14. (Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio; divieto di vendita e sequestro di specialita' medicinali) 1. L'autorizzazione alla immissione in commercio di una specialita' medicinale puo' essere revocata. 2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal commercio della specialita' medicinale, e' disposta quando: a) le informazioni fornite a norma del precedente art. 8 sono erronee; b) la specialita' medicinale risulta nociva nelle normali condizioni di impiego; d) la specialita' non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata; e) non sono stati eseguiti controlli sul prodotto finito, o sui componenti, o su prodotti intermedi di fabbricazione, o il titolare dell'autorizzazione non prova l'avvenuta esecuzione dei controlli stessi ai sensi dell'art. 3, o omette di apportare al metodo di analisi le modifiche necessarie per un controllo piu' sicuro della specialita' medicinale, alla luce dell'aggiornamento tecnico e del progresso scientifico tenendo conto della necessita' di adottare metodi scientifici generalmente accettati. 3. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale ha facolta' di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni dalla contestazione stessa. Il provvedimento e' adottato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 4. Qualora, nei casi previsti dal comma 2, sia opportuno acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del medicinale, il Ministro della sanita' puo' sospendere l'autorizzazione. La sospensione puo' essere altresi' disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata. 5. Il Ministero della sanita' puo' inoltre, con provvedimento motivato, vietare la vendita e, se del caso, l'utilizzazione, nonche' disporre il ritiro dal commercio di specialita' medicinali, anche limitatamente a singoli lotti, quando sia accertata l'esistenza di una delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, ovvero risulti che non sono stati i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della fabbricazione, o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla produzione o successivamente. Il Ministero della sanita' ha altresi' facolta' di disporre il sequestro della specialita' medicinale quando sussistano elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilita' del prodotto possa assicurare una efficace tutela della salute pubblica. 6. Le modificazioni delle specialita' medicinali non preventivamente autorizzate comportano la revoca dell'autorizzazione, se le modificazioni attengono alle indicazioni apposte sui recipienti e sulle confezioni, nonche' sui fogli illustrativi, la revoca e' disposta quando e' trascorso inutilmente il termine indicato nell'apposita diffida inviata all'interessato. 7. Con il decreto che dispone, su rinuncia del titolare, la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale o che dispone una modifica di detta autorizzazione, il Ministero della sanita', quando a cio' non ostino motivi di sanita' pubblica, concede un termine per il ritiro dal commercio della specialita' medicinale oggetto di revoca o modifica. In caso di modifiche approvate ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 4, e' concesso lo smaltimento delle scorte della specialita' medicinale oggetto di modifica, fatta salva diversa determinazione del Ministero della sanita' per esigenza di tutela della sanita' pubblica. 8. I decreti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i provvedimenti di cui al comma 5 sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi decreti, ad eccezione di quelli che dispongono la revoca su rinuncia, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.".