Art. 5.
              (Medicinali omeopatici prodotti in paesi
                non appartenenti all'Unione europea)
   1. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e'
aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al
presente   articolo  si  applicano  anche  ai  medicinali  omeopatici
prodotti  in  paesi  non appartenenti all'Unione europea presenti sul
mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati".
   2. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le
parole:  "al  6  giugno  2000" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
dicembre 2001".
 
          Nota all'art. 5;
                   -  L'articolo  2,  comma  3, della legge 8 ottobre
          1997,    n.    347    (Disposizioni    in    materia     di
          commercializzazione  di  medicinali  omeopatici), nel testo
          modificato dalla presente legge e' il seguente:
                   "Art. 2 (Disposizioni transitorie  -  Differimento
          di termini).  (Omissis).
                   3.  Il  termine  del  31  dicembre  1992  previsto
          dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17  marzo
          1995,   n.   185,   e'  differito  al  6  giugno  1995.  Le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti
          all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla  data
          del 6 giugno 1995
                    -  L'articolo  2,  comma 2, della citata legge n.
          347/97, nel testo modificato dalla presente  legge,  e'  il
          seguente:
                   "Art.  2.  Disposizioni transitorie - Differimento
          di termini).  (Omissis).
                   2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed  il  termine
          del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del
          decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti,
          rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al  31  dicembre  2001.
          Fatto  salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo I della
          legge 17 gennaio 1997, n.  4,  la  documentazione  relativa
          alla   presenza   sul   mercato   italiano  del  medicinale
          omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo
          decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata
          al Ministero della sanita' entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge.".