Art. 6.
                     (Erogazione di medicinali)
   1.  Fatti  salvi  i  casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il
profilo  sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile
nel   normale  ciclo  di  distribuzione  o  la  farmacia  ne  risulti
eccezionalmente  sprovvista,  il  farmacista puo' consegnare un altro
medicinale  di  uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari
indicazione    terapeutica,    dandone    comunicazione   al   medico
prescrittore.