Art. 9. (Trasferimento di proprieta' delle apparecchiature per la rilevazione della radioattivita' ambientale) 1. E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattivita' ambientale gia' acquistata dal Ministero della sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.
Nota all'art. 9: - La legge 24 ottobre 1987, n. 439, reca: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1987".