Art. 9.
      (Trasferimento di proprieta' delle apparecchiature per la
            rilevazione della radioattivita' ambientale)
   1. E' trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e
delle  province  autonome,  con  vincolo di destinazione ai centri di
riferimento  delle regioni e delle province autonome per il controllo
della radioattivita' ambientale, la strumentazione per la rilevazione
della  radioattivita'  ambientale gia' acquistata dal Ministero della
sanita' con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione
della  spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre
1987, n. 439.
 
          Nota all'art. 9:
                    -  La  legge  24  ottobre  1987,  n.  439,  reca:
          "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e
          dei bilanci delle aziende autonome per  l'anno  finanziario
          1987".