Art. 12
                      Effetti transfrontalieri

  1.  Nel  caso  in  cui  il funzionamento di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea,  il  Ministero  dell'ambiente,  d'intesa con il
Ministero  degli  affari  esteri, comunica a tale Stato membro i dati
forniti ai sensi degli articoli 4 e 8, nel momento stesso in cui sono
messi  a  disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere
forniti  ad  uno  Stato  dell'Unione europea che ne faccia richiesta,
qualora  ritenga  di  poter  subire  effetti negativi e significativi
sull'ambiente  nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non
ricada  nell'ambito delle competenze statali, l'autorita' competente,
qualora  constati  che  il  funzionamento  di un impianto possa avere
effetti  negativi  e  significativi  sull'ambiente  di un altro Stato
dell'Unione  europea, informa il Ministero dell'ambiente che provvede
ai predetti adempimenti.
  2.  Il  Ministero dell'ambiente provvede, d'intesa con il Ministero
degli  affari  esteri,  nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati,
affinche'  nei  casi  di  cui al comma 1 le domande siano accessibili
anche  ai  cittadini  dello  Stato  eventualmente  interessato per un
periodo  di  tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima
della decisione dell'autorita' competente.